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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27066/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (Sez. dist. di Taranto) che aveva confermato la condanna per il reato di riciclaggio. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di citazione in appello per notifica eseguita in luogo diverso da quello dichiarato (violazione artt. 148, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 171 cod. proc. pen.); (2) vizio di motivazione e travisamento probatorio, lamentando che la Corte abbia svalutato la rilevanza dell'atto di vendita del veicolo (venduto a soggetto straniero) avvenuta a causa di fermi amministrativi; (3) vizio di motivazione e travisamento probatorio con la tesi che il veicolo venduto dall'imputato fosse stato ceduto antecedentemente al furto, quindi non configurando il reato di riciclaggio neppure in concorso; (4) memoria difensiva inviata in Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: la memoria del 17/04/2023 è inammissibile perché non sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p.). Il primo motivo (nullità della notificazione del decreto di citazione) è stato ritenuto tardivo: le nullità a regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di appello nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.; il silenzio del difensore in sede di appello esclude la deduzione tardiva in Cassazione. Secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto non credibile la ricostruzione difensiva (versioni discordanti, comportamento dell'imputato al momento del fermo, incongruenze e mancanza dei requisiti formali della scrittura privata di vendita, irreperibilità dell'acquirente), escludendo travisamento della prova e difetti di motivazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 148 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alle nullità; non è stata fornita una citazione testuale nel provvedimento. Il Collegio però valuta tali censure nell'ottica delle nullità di regime intermedio.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme evocate in tema di notificazioni e atti preliminari; la Corte ha ritenuto che le censure processuali relative alla notifica dovessero essere sollevate tempestivamente in appello.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel novero delle disposizioni processuali invocate per contestare la regolarità delle notifiche; la Corte ha in pratica ricondotto la questione alla regola della tempestività di eccezione delle nullità.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Riferimento formale tra le norme processuali citate; la sentenza non cambia la disciplina sostanziale ma applica i principi sulla deducibilità delle nullità.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La disposizione sulla notificazione all'indirizzo dichiarato (domicilio) è stata al centro della doglianza; la Corte ha ritenuto che la eventuale nullità derivante da modalità di notifica (regime intermedio) dovesse essere tempestivamente eccepita in appello.

  • art. 163 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle contestazioni formali sugli atti; la Corte non ha accolto l'eccezione perché tardiva e non sollevata nel momento processuale competente.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma sulle forme di notificazione richiamata nelle doglianze: il Collegio insiste sulla necessità di dedurle nei termini processuali previsti.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Citata tra le norme processuali attinenti agli atti introduttivi; la decisione si limita a osservare i limiti di deducibilità delle nullità procedurali.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile la memoria depositata in Cassazione non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il regime delle nullità a regime intermedio stabilendo che tali nullità devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di appello nei limiti previsti da questa norma.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma che fissa i termini entro i quali possono essere rilevate le nullità; la Corte ha confermato che l'eccezione tardiva in Cassazione è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa per le ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le nullità 'a regime intermedio' (ad es. vizi di notificazione del decreto di citazione in appello) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio di appello; se non vengono dedotte all'epoca competente, risultano tardive e inammissibili in Cassazione.
  • Le memorie e gli atti depositati in Cassazione devono rispettare i requisiti di forma previsti (in particolare la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p.): il mancato rispetto determina l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione o rivalutazione del complesso probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o a proporre una rilettura delle dichiarazioni testimoniali sono, in linea di principio, manifestamente infondati.
  • Documenti privi dei requisiti formali (es. scritture private non autenticate o con firme non accertate secondo le modalità di legge) hanno scarso valore probatorio quando la forma è rilevante e la parte ha competenze o mezzi per rispettare tali formalità.
  • Coerenza delle versioni e collaborazione con le indagini (ad esempio agevolare il rintraccio di un presunto acquirente) influiscono sulla valutazione della credibilità: omissioni o comportamenti contraddittori della difesa possono indebolire la tesi scusante.
  • Comportamenti osservabili al momento del fermo (manovre evasive, presenza in luogo/ora compatibili con il fatto) possono essere valutati come indizi della consapevolezza della provenienza illecita del bene, e contribuiscono alla motivazione della condanna quando collegati ad altri elementi probatori.

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