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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il pagamento dell’imposta di registro, pretesa in relazione a una sentenza civile resa nei confronti del fallimento di una società. Il destinatario della cartella sosteneva di essere coobbligato al tributo e otteneva inizialmente accoglimento in primo grado; in appello, però, la commissione regionale dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, sulla base dell’estratto di ruolo che attestava lo sgravio integrale dei carichi iscritti a ruolo nei confronti di un altro coobbligato. Il contribuente proponeva allora revocazione, deducendo che il giudice d’appello aveva supposto erroneamente l’estinzione della pretesa anche nei suoi confronti, mentre lo sgravio riguardava solo il coobbligato indicato nel documento. Dopo un primo intervento della Cassazione che cassava e rinviava per nuovo esame, la commissione regionale respingeva comunque la revocazione ritenendo insussistente l’errore revocatorio. Nel ricorso per cassazione il contribuente lamentava: 1) violazione dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato ai principi dettati dall’ordinanza rescindente; 2) violazione dell’art. 65 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che ricorressero i presupposti dell’errore di fatto revocatorio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice regionale avrebbe liquidato la censura con un richiamo generico alla solidarietà tributaria senza affrontare le specifiche deduzioni, tra cui l’asserito comportamento dell’agente della riscossione che avrebbe continuato ad attivarsi verso altri coobbligati sulla base della medesima cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la commissione regionale, nel giudizio riassunto, aveva effettivamente esaminato nel merito l’ammissibilità della revocazione ed escluso poi l’errore di fatto, in coerenza con l’ordinanza di rinvio. Ha respinto il secondo motivo perché la censura non riguardava un errore percettivo su un fatto o su un documento, ma la valutazione giuridica degli effetti dello sgravio nei confronti di uno dei coobbligati sull’obbligazione degli altri: questione estranea all’errore revocatorio. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e intellegibile fondato sulla solidarietà tributaria e sul riconoscimento che il ricorrente nulla dovesse per l’imposta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e, essendo l’intimata rimasta contumace, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato rispetto del giudice di rinvio rispetto ai principi fissati dalla Corte di cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    evocato per censurare la mancata uniformazione del giudice di rinvio al dictum rescindente.

  • art. 65 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio di revocazione nel processo tributario.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, cioè una falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto o di un documento, e non un apprezzamento giuridico.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. a sostegno della doglianza sulla motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    evocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 11, comma 6 Cost.

    citato nel motivo sulla motivazione, ma non risulta una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi processuali dedotti in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il sindacato in cassazione sulla motivazione è ristretto all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte sulla valutazione delle prove e del fatto, ma non oggetto di specifica statuizione.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice suppone inesistente un fatto o un documento la cui esistenza è incontestabilmente risultante dagli atti, oppure viceversa; non è invece deducibile quando la censura investe la valutazione giuridica degli effetti di un fatto accertato.
  • Nel giudizio di revocazione, la distinzione tra errore di fatto e errore di diritto è decisiva: la qualificazione degli effetti di uno sgravio o di un annullamento dell’atto impositivo sulla posizione di un coobbligato integra una questione giuridica, non un errore percettivo revocatorio.
  • La violazione del giudicato rescindente o delle statuizioni del giudice di rinvio sussiste solo se il giudice di merito si discosta dal principio fissato; non ricorre quando il giudice riesamini la questione nei limiti del rinvio e pervenga a una diversa conclusione in fatto o in diritto compatibile con il perimetro tracciato dalla Cassazione.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste soltanto quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente il mero dissenso della parte sulla valutazione svolta dal giudice.
  • Nel processo tributario, l’estinzione o la cessazione della materia del contendere fondata sullo sgravio deve essere valutata in relazione all’effettivo ambito soggettivo e oggettivo del provvedimento di sgravio e, quando la questione riguarda l’incidenza di tale sgravio sui coobbligati, il tema appartiene alla sfera dell’interpretazione giuridica della solidarietà tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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