Ordinanza n. 1587/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione m_dg.DOG.05/02/2026.0001562.ID, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 5 febbraio 2026, recante la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori all’esito del “Concorso per l'assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, nella sola parte in cui non riporta il nominativo dell’odierna ricorrente; - della delibera richiamata nel provvedimento impugnato, con cui “la Commissione ha deliberato di non includere nella graduatoria ivi allegata le candidate Elisabetta Formica e Valeria D’Amato atteso che le stesse - con decreto TAR Lazio n. 2421/2025 - sono state ammesse con riserva al prosieguo delle prove concorsuali all’esito delle quali hanno conseguito il punteggio complessivo, rispettivamente, di 245 e 243 nonché in considerazione del fatto che il giudizio di merito è ancora sub judice”, e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a vedersi inserita nella graduatoria finale di concorso impugnata con il presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale dei vincitori del concorso per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché la deliberazione della commissione che ha omesso la sua inclusione in ragione dell'ammissione con riserva e della pendenza del giudizio di merito
Esito
La controversia
La ricorrente, già parte di un precedente giudizio relativo al medesimo concorso, era stata ammessa con riserva al prosieguo delle prove concorsuali in sede cautelare. All'esito delle prove aveva conseguito un punteggio complessivo di 245 punti. Ha impugnato la graduatoria dei vincitori pubblicata il 5 febbraio 2026, lamentando la propria mancata inclusione, e ha chiesto l'annullamento degli atti nonché l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria finale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che l'amministrazione ha escluso la candidata dalla graduatoria perché ammessa con riserva e perché il giudizio di merito era ancora pendente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda di annullamento né quella di accertamento e non ha accolto o respinto definitivamente la tutela cautelare richiesta. Ha ritenuto che le ragioni della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante una distinta misura cautelare. Ha disposto la trattazione congiunta con il precedente ricorso, per evidenti ragioni di connessione, rilevando che in tale giudizio la ricorrente era già stata ammessa con riserva al prosieguo dell'iter concorsuale. Ha fissato l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può provvedere in tal senso invece di adottare una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere definita mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quando tale misura assicura un'adeguata tutela delle esigenze cautelari, senza necessità di pronunciarsi con una distinta misura sospensiva.
- La connessione con un precedente giudizio riguardante il medesimo procedimento concorsuale può giustificare la trattazione congiunta delle controversie, soprattutto quando nel giudizio già pendente siano state adottate misure cautelari incidenti sulla posizione della medesima parte.
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