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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51162/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza concordata in appello (art.599-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello non abbia pronunciato la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione con riferimento ai capi A, B e D, i quali, secondo il ricorrente, risultavano prescritti alla data della pronuncia di appello (27/02/2023). Il motivo è formulato come violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la prescrizione invocata non fosse maturata: per i reati A e B (delitti di detenzione illegale di armi e munizioni, reati permanenti commessi fino al 22/01/2018) la prescrizione non era intervenuta alla data della sentenza di appello del 27/02/2023; per la contravvenzione D il termine massimo di cinque anni (artt.157 e 161 c.p.) sarebbe scaduto il 22/01/2023 ma è stato soggetto alla proroga/sospensione prevista dai commi 2 e 3 dell'art.159 c.p. (testo introdotto dalla legge n.103/2017, vigente dal 03/08/2017 al 31/12/2019), che sospendeva il decorso della prescrizione dal termine di deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi; poiché la sentenza di appello è stata anch'essa condannatoria (non proscioglimento) la sospensione ha mantenuto valido il termine e la prescrizione non si era ancora perfezionata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina della definizione del processo in appello con accordo delle parti; la sentenza resa ai sensi di tale articolo può essere oggetto di ricorso per cassazione quando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia

  • art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per motivi di legge, tra cui la violazione di norme sostanziali o processuali; nel caso specifico è stato invocato per denunciare la mancata declaratoria di prescrizione

  • art.23, comma 3, in relazione all'art.11 legge 110/1975

    Riferimento alla normativa sulle armi: contestata la detenzione illegale di armi e munizioni in violazione della normativa sulle armi; nel caso ha contribuito a qualificare i reati come delitti permanenti

  • art.648 cod. pen.

    Ricettazione/appropriazione di cose provenienti da reato: contestato l'acquisto/riconsegna di armi di provenienza illecita; il capo è stato valutato e punito in sede di merito

  • art.697 cod. pen.

    Regola la detenzione privata di munizioni senza denuncia: la contravvenzione è soggetta a termini prescrizionali diversi e all'applicazione delle norme sulla sospensione del decorso della prescrizione

  • artt.157 e 161 cod. pen.

    Determinano i termini massimi di prescrizione per i reati (in particolare per le contravvenzioni), con riferimento temporale al concretizzarsi della prescrizione

  • art.159, commi secondo e terzo, cod. pen. (testo introdotto dalla legge n.103/2017, art.11, comma 1, lett. b.)

    sospende il corso della prescrizione dal termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo del giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi

    Ha determinato una sospensione supplementare del decorso della prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado e la decisione del grado successivo (entro il limite di 1 anno e 6 mesi); applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (03/08/2017-31/12/2019), ha impedito la maturazione della prescrizione per il capo D nel caso concreto

  • legge n.103/2017 e legge n.3/2019

    La legge n.103/2017 ha introdotto la disciplina di sospensione di cui all'art.159; la successiva legge n.3/2019 ha modificato nuovamente la materia. La Corte ha applicato la disciplina vigente al momento del fatto (o nel periodo di commissione), sottolineando che la normativa più severa si applica ai reati commessi durante la sua vigenza

  • art.544 cod. proc. pen.

    Indica il termine per il deposito della sentenza di primo grado; tale termine è il punto di riferimento dal quale si calcola la sospensione prevista dall'art.159

  • Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 (Riferimento giurisprudenziale)

    Conferma che il ricorso per cassazione è proponibile avverso la sentenza resa in concordato d'appello quando si deduca l'omessa dichiarazione di prescrizione già maturata anteriormente alla pronuncia

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) quando si deduca l'omessa declaratoria di prescrizione; tuttavia l'accoglimento richiede che la prescrizione sia effettivamente maturata anteriormente alla pronuncia
  • I reati permanenti (es. detenzione di armi e munizioni fino a una determinata data) si considerano commessi fino al momento in cui cessa la situazione di permanenza, quindi i termini prescrizionali decorrono di conseguenza
  • Le disposizioni che sospendono il decorso della prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado e la decisione del grado successivo (art.159 c.p. nel testo di riferimento) possono impedire la maturazione della prescrizione anche se il termine teorico sembra ormai vicino alla scadenza
  • Quando una norma intertemporale introduce una disciplina più gravosa per l'imputato, essa si applica ai fatti commessi durante il periodo di vigenza della stessa; pertanto, per valutare la prescrizione occorre verificare quale testo normativo fosse applicabile alla data del fatto
  • Se la sentenza del grado successivo conferma la condanna (e non proscioglie o annulla l'accertamento della responsabilità), la sospensione prevista non torna a computarsi (cioè non si azzera) e continua a incidere sul termine prescrizionale
  • Nelle impugnazioni in materia di prescrizione è essenziale ricostruire con precisione le date rilevanti (data del fatto, deposito della sentenza di primo grado, pronuncia del grado successivo) e verificare l'applicabilità di sospensioni o proroghe previste da disposizioni sopravvenute

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