Cassazione Civile, Sentenza n. 7971/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute fiscali (euro 31.906,51) operate su somme percepite a titolo di indennità integrativa speciale poi dichiarate indebitamente ricevute e per le quali la contribuente è stata tenuta a restituire l'importo principale all'INPS; il ricorso impugna il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla istanza di rimborso
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute operate. Ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia. La Corte ha affermato che il rimborso delle imposte trattenute può seguire la procedura ordinaria ex art. 38 DPR (602/1973) anche quando l'imposta, legittimamente versata al momento della percezione, diventi indebitamente versata in seguito a un evento sopravvenuto (es. sentenza che impone la restituzione della prestazione). Il dies a quo per la domanda di rimborso è il momento in cui nasce l'obbligo di restituire la prestazione principale (non la data in cui fu operata la ritenuta). Inoltre la Corte ha escluso che sia necessario dimostrare la precedente integrale restituzione all'INPS per ottenere il rimborso delle ritenute
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 37 e 38)
il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso
L'art. 38 regola il rimborso dei versamenti indebiti e si applica anche quando l'imposta, pur correttamente versata all'atto della percezione, divenga indebitamente versata a seguito di un fatto sopravvenuto; il termine di decadenza decorre non sempre dalla data del versamento, ma dal giorno in cui l'indebito diventa incontestabile (es. momento in cui sorge l'obbligo di restituzione della prestazione)
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602 (art. 38)
La Corte nel testo richiama l'art. 38 del DPR n. 602/1973 quale norma applicabile alla procedura di rimborso delle imposte dirette correlate a ritenute d'acconto o d'imposta
Codice Civile (art. 2033)
richiamato nella prospettazione dell'indebito e della ripetizione di quanto indebitamente percepito; la sentenza utilizza il concetto di indebito civilistico come fondamento dell'azione di rimborso fiscale
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 21 e art. 36)
L'art. 21 è norma residuale sul termine per la domanda di restituzione; l'art. 36 (comma 2, n.4) è richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza impugnata
TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 10, comma 1, lett. d-bis)
"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente [...] le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti"
La norma riconosceva (riferimento ratione temporis) la possibilità di dedurre le somme restituite al soggetto erogatore quando queste avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti; è prevista come strumento alternativo alla procedura di rimborso ma non esclude il ricorso all'azione di rimborso ordinaria
Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 174)
Ha modificato l'art. 10 TUIR prevedendo la facoltà di riportare in deduzione le somme non dedotte nei periodi successivi o, in alternativa, chiedere il rimborso dell'imposta mediante modalità attuative; conferma che la disciplina della deducibilità non esclude il rimborso
Decreto ministeriale 5 aprile 2016 (regole attuative)
"In alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, il contribuente può chiedere... il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito... La richiesta di rimborso è irrevocabile"
Ha definito la procedura attuativa per ottenere il rimborso quando il meccanismo della deduzione non consente il recupero integrale dell'imposta; applicabile con decorrenze temporali specifiche
Decreto Rilancio (art. 150 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con L. 77/2020)
Ha introdotto (art. 10 TUIR, comma 2-bis) la possibilità della 'restituzione al netto' per le somme restituite dal 1° gennaio 2020, ma la Corte ha precisato che tale disposizione non è applicabile retroattivamente alle restituzioni già effettuate al lordo né ai casi definiti da giudicato o in piani di rientro concordati
Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 14 luglio 2021
L'Amministrazione ha interpretato la previsione sul netto per evitare disparità tra tipologie di ritenuta; la Corte ha richiamato la circolare per escludere la retroattività applicativa nei casi come quello in esame
Costituzione (art. 111)
Richiamato in ordine al diritto di difesa e al principio del giusto processo in relazione alle censure sulla motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il contribuente che ha restituito o è tenuto a restituire una prestazione che in precedenza ha concorso alla formazione del reddito può chiedere il rimborso delle imposte trattenute mediante la procedura ordinaria ex art. 38 DPR 602/1973, anche se esisteva la possibilità alternativa della deducibilità ex art.10 TUIR; la deduzione non esclude l'azione di rimborso
- Il dies a quo per la decorrenza del termine per chiedere il rimborso non coincide necessariamente con la data della ritenuta: quando l'indebito deriva da un fatto sopravvenuto (es. sentenza che impone la restituzione della prestazione), il termine decorre dal momento in cui l'obbligo di restituzione nasce in modo incontestabile
- Sia il sostituto d'imposta (es. ente erogatore) sia il percettore (contribuente) sono legittimati a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria e ad impugnare eventuali rifiuti; i rapporti tra sostituto e sostituito sono sostanzialmente autonomi rispetto al rapporto fiscale
- Non è necessario che il contribuente dimostri di avere previamente e integralmente restituito all'ente erogatore l'importo al lordo delle ritenute per ottenere il rimborso delle ritenute stesse; la mancanza di tale prova non impedisce l'azione di ripetizione verso l'Amministrazione
- Le modifiche legislative intervenute successivamente (es. stabilità 2014, decreto Rilancio 2020) possono introdurre modalità alternative (deduzione pluriennale, rimborso con aliquota del primo scaglione, restituzione al netto), ma non si applicano retroattivamente ai rapporti già definiti o alle restituzioni già effettuate salvo diversa disposizione
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