Cassazione Penale, Sentenza n. 41134/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo la posizione esecutiva del ricorrente divenuta definitiva e avendo il Magistrato di sorveglianza già autorizzato il permesso due volte. Non è stata disposta condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in ragione della natura della inammissibilita come carenza di interesse.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva un permesso di necessità per visitare la madre ricoverata per Alzheimer. Il Presidente della Corte d'appello di Messina rigettava l'istanza de plano dopo che un precedente provvedimento era stato annullato con rinvio per incompetenza funzionale. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) mancata comunicazione di un'udienza camerale con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (richiamando artt. 30-bis ord. pen., artt. 666, 677, 678 c.p.p., artt. 70, 71, 71-bis ord. pen., artt. 127, 178 lett. c), 179 c.p.p., nonché artt. 24 e 111 Cost.); 2) incompetenza della Corte d'appello a decidere sulla richiesta, poiché la posizione esecutiva è di competenza del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva già autorizzato il ricorrente due volte (richiamando art. 21 c.p.p. e norme ord. pen.).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 30-bis; artt. 70, 71, 71-bis
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle forme di permesso e benefici; la Corte rileva che la materia dei permessi di necessità rientra nella competenza del Magistrato di sorveglianza quando la fase esecutiva è definita
codice di procedura penale
artt. 666, 677, 678; artt. 127, 178 lett. c), 179; art. 21
Richiamate rispetto alle regole di procedimento, notifica e competenza; la Corte non si è pronunciata sul merito delle violazioni dedotte perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24, comma secondo; art. 111, comma secondo
Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la censura di mancata udienza camerale era volta a lamentare violazione di questi principi, ma la Corte ha ritenuto il motivo ormai privo di interesse
Giurisprudenza
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (dep. 2018)
Giurisprudenza citata per il principio che la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio sopravvengono fatti che rendono priva di interesse la domanda impugnata, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito
- Le richieste di permesso di necessità in favore di detenuti, quando la sentenza di condanna è definitiva, ricadono di regola nella competenza del Magistrato di sorveglianza in materia esecutiva
- La mancata convocazione a una udienza camerale può integrare una violazione del diritto di difesa, ma il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio o che l'esito sarebbe potuto essere diverso
- Quando il giudice rileva l'intervenuta sopravvenuta carenza di interesse, normalmente non si applicano automaticamente le spese del giudizio o sanzioni pecuniarie, salvo diverso comportamento della parte
- In situazioni analoghe è preferibile rivolgersi tempestivamente all'autorità esecutiva competente (Magistrato di sorveglianza) per ottenere il permesso e, se necessario, proporre impugnazioni mirate e tempestive alla giurisdizione competente
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