Sentenza n. 5075/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 26 luglio 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti per i visti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 26 luglio 2025, volta al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a definire il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Nelle more del giudizio, infatti, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 agosto 2025; tale attività ha integrato l’attivazione del procedimento oggetto della domanda contro il silenzio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un’attività idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancato adempimento dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione ponga in essere un’attività concretamente idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta, anche quando questa abbia a oggetto l’attivazione di un procedimento e non ancora l’adozione del provvedimento finale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra l’istanza e la proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia dimostrato un comportamento collaborativo, tenendo conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe da esaminare; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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