Sentenza n. 7976/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022 richiamata nella Delibera di Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, le linee guida e gli ulteriori atti connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Regione Veneto che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determinava i relativi importi, insieme al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, al decreto ministeriale recante le linee guida e agli atti presupposti e connessi. I motivi dedotti riguardavano, in sintesi, l'illegittimità autonoma del provvedimento regionale per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, violazione delle garanzie partecipative, dei principi di trasparenza, buon andamento e contraddittorio; l'erronea applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e delle linee guida; l'illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa, in violazione del principio tempus regit actum, del legittimo affidamento, della certezza dei rapporti giuridici e della libertà di iniziativa economica; l'erroneità dei calcoli, anche quanto alla distinzione tra costi di acquisto dei dispositivi e costi dei servizi accessori. Sono state inoltre dedotte questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con la CEDU delle disposizioni legislative poste a fondamento del meccanismo di payback, con riferimento, tra l'altro, ai principi di uguaglianza, diritto di difesa, tutela della salute, buon andamento, tutela giurisdizionale, equilibrio di bilancio, concorrenza, neutralità dell'IVA, libertà d'impresa, proporzionalità, ragionevolezza, legittimo affidamento e tutela della proprietà. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'esecutività degli atti impugnati. Successivamente la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere versato tempestivamente il 48% dell'importo indicato nel provvedimento regionale.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti né le questioni di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria. Ha rilevato che la società aveva effettuato il versamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e che tale pagamento, secondo la disciplina applicabile, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Poiché la Regione Veneto aveva dato atto dell'avvenuto pagamento, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, come previsto dalla disposizione richiamata e disposto nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 [...] versano [...] la quota ridotta [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È la disposizione cui si riferiscono i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici; il giudice la richiama quale base del contenzioso, senza esaminarne nel merito la legittimità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice di dispositivi medici relativa al payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
- Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, l'accertato pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la cessazione della materia del contendere consegue all'adesione al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, le spese di lite sono compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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