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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di dazi doganali relativi all'importazione di alluminio dal Venezuela. L'Agenzia contestava la fruizione del regime tariffario preferenziale perché i certificati di origine presentati erano denominati Form AA anziché Form A e recavano timbri difformi da quelli depositati presso la Comunità europea. La CTR aveva riconosciuto il beneficio per una parte delle importazioni sulla base della successiva conferma dell'autorità venezuelana, negandolo per altra parte ritenendo superato il termine di dieci mesi per la risposta al controllo. L'Agenzia sosteneva che i certificati sostitutivi non fossero ammissibili, che i termini per il controllo fossero decadenziali e che l'obbligazione doganale sorgesse con la presentazione della certificazione originaria. La società contestava, tra l'altro, che la tardività della risposta non fosse stata dedotta nell'avviso di accertamento e che il giudice non potesse fondare la decisione su una ragione nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo legittimo il controllo a posteriori e la conferma dell'autenticità dei certificati da parte dell'autorità venezuelana. Il termine previsto per la risposta dell'autorità estera non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, ma attribuisce all'autorità importatrice il potere di rifiutarlo, potere che può essere esercitato anche valutando una risposta tardiva. Inoltre, l'autorità doganale dello Stato importatore deve rispettare gli accertamenti dell'autorità dello Stato esportatore sull'autenticità dei certificati. La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che la CTR aveva negato il beneficio sulla base del mancato rispetto del termine di dieci mesi, questione non contestata nell'avviso di accertamento. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società con annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 94, comma 5, del regolamento CE n. 2454/93

    Qualora le autorità estere non comunichino i risultati del controllo richiesto entro quattro mesi, oppure se tali risultati non consentano di determinare l'autenticità dei documenti o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

    Il termine per la risposta dell'autorità estera non determina automaticamente una decadenza dal beneficio. L'autorità dello Stato importatore conserva un margine di valutazione e può considerare anche una risposta tardiva, purché utile ad accertare autenticità e origine.

  • Artt. 80 e 81 del regolamento CE n. 2454/93

    Il beneficio tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine conforme al modulo A.

    La disciplina è fondata sul principio di cartolarità: il certificato Form A costituisce il titolo di legittimazione per ottenere il trattamento preferenziale. La successiva conferma o rinnovazione documentale può conservare gli effetti del certificato originario quando ne confermi autenticità e contenuto.

  • Art. 85 del regolamento CE n. 2454/93

    La norma disciplina il rilascio di certificati sostitutivi in determinate ipotesi. La Corte ha ritenuto che essa non fosse decisiva nel caso concreto, poiché non si trattava di una nuova certificazione autonoma, ma della conferma a posteriori dell'autenticità dei certificati già presentati.

  • Art. 201 del codice doganale comunitario

    La nascita dell'obbligazione doganale al momento dell'accettazione della dichiarazione non impedisce la successiva verifica dell'autenticità del certificato né la sostituzione o rinnovazione documentale con dati coincidenti, quando non vi sia una nuova e diversa operazione o una novazione del titolo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può decidere sulla base di una ragione estranea alle contestazioni contenute nell'atto impugnato. Nel processo tributario, l'amministrazione è vincolata ai motivi indicati nell'avviso di accertamento e non può introdurre successivamente una nuova causa ostativa al beneficio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario e doganale, l'amministrazione deve indicare nell'avviso di accertamento tutti i fatti e le ragioni che giustificano il recupero; non può fondare in giudizio la pretesa su una contestazione nuova non contenuta nell'atto.
  • La tardività della risposta dell'autorità estera durante un controllo doganale non comporta necessariamente la perdita automatica del beneficio tariffario: occorre valutare il testo della norma e l'utilità della risposta ai fini dell'accertamento.
  • Quando l'autorità doganale dello Stato esportatore conferma ufficialmente l'autenticità e l'origine dei certificati, l'autorità dello Stato importatore, nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa, deve normalmente riconoscere tale valutazione e non può disattenderla unilateralmente senza specifiche ragioni.
  • La produzione successiva di certificati o attestazioni sostitutive può essere valida se conferma documenti già presentati e riferiti alla medesima importazione; non equivale necessariamente alla produzione tardiva di un titolo del tutto nuovo.
  • Il contribuente deve provare il presupposto del beneficio, normalmente mediante la produzione del certificato di origine; spetta invece all'amministrazione provare i fatti impeditivi, estintivi o irregolari che giustificano il recupero del dazio.
  • In presenza di documentazione ufficiale apparentemente irregolare, è determinante attivare il controllo a posteriori presso l'autorità del Paese esportatore e considerare l'esito ufficiale di tale verifica.

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