Cassazione Penale, Sentenza n. 47130/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., per due ordinanze custodiali riguardanti lo stesso indagato e la medesima fattispecie associativa (clan Moccia). Si deduceva: 1) che le ordinanze erano, in sostanza, riconducibili allo stesso procedimento o, comunque, a fatti connessi e commessi anteriormente alla prima ordinanza; 2) che il quadro indiziario a fondamento della seconda ordinanza era già desumibile dagli atti in possesso dell'autorità giudiziaria al momento del rinvio a giudizio per il primo fatto (quindi la retrodatazione doveva operare); 3) difetto di motivazione del giudice del riesame circa la desumibilità degli elementi probatori e l'assenza di prove nuove relative al periodo successivo alla prima esecuzione custodiale (gennaio 2018) fino al 2019.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi relativi alla decorrenza/retrodatazione dei termini (motivi dell'avv. Lepre e primo motivo dell'avv. Senese), dichiarandoli fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rilevando carenze motivazionali del giudice del riesame: in particolare mancata valutazione adeguata delle deduzioni difensive circa le comunicazioni e risultanze della polizia giudiziaria anteriori alla prima ordinanza e inesatta o solo apparente motivazione sulla data di acquisizione degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda misura. I restanti motivi del ricorso, dipendenti dalla questione della decorrenza dei termini, sono stati assorbiti e non esaminati.
Norme richiamate
art. 297 c.p.p.
Disciplina il computo dei termini delle misure cautelari; il comma 3 prevede la retrodatazione automatica dei termini quando più ordinanze riguardano lo stesso fatto o fatti connessi. La giurisprudenza distingue l'applicazione a ordinanze nello stesso procedimento e a ordinanze in procedimenti diversi, richiedendo verifiche sulla connessione dei fatti, sulla desumibilità degli elementi probatori e sull'eventuale scelta del P.M. di stralciare o separare i procedimenti.
art. 309 c.p.p.
Indica la competenza del Tribunale come giudice del riesame delle misure cautelari; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli ai sensi di questa norma per un nuovo esame dell'ordinanza originaria.
art. 416-bis c.p.
Fattispecie sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso). Nel contesto procedurale è stato rilevante che si trattasse di reato 'permanente' e dell'effetto dell'esercizio dell'azione penale nel delimitare temporalmente la condotta contestata.
artt. 238 e 238-bis c.p.p.
Norme richiamate nella prospettiva di una questione di costituzionalità sollevata dalla difesa; la Corte non ha affrontato tale questione nel giudizio, limitandosi a risolvere la questione processuale principale.
Massime di principio
- Verificare sempre se più ordinanze custodiali riguardano lo stesso fatto o fatti connessi: se sì, è possibile l'applicazione della retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297 c.p.p.
- Distinguere se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento o in procedimenti diversi: la regola applicabile e l'onere motivazionale cambiano a seconda di tale circostanza.
- Quando le ordinanze sono in procedimenti diversi ma la separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero (es. stralcio o richiesta di rinvio a giudizio parziale), la retrodatazione può comunque trovare applicazione se gli elementi a fondamento della seconda misura erano già desumibili dagli atti disponibili in occasione della prima ordinanza o del rinvio a giudizio.
- Per reati permanenti (es. associazione mafiosa) l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione possono delimitare temporalmente la condotta; il giudice deve motivare chiaramente se e perché la condotta sarebbe proseguita oltre tale delimitazione.
- Il giudice che convalida o conferma una misura cautelare deve indicare specificamente se le risultanze probatorie a supporto della nuova ordinanza erano sopravvenute dopo la prima decisione o se erano già conoscibili; l'assenza di questa analisi può determinare l'annullamento per difetto di motivazione.
- In presenza di carenze motivazionali sulla decorrenza dei termini di custodia, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo riesame, mentre altri profili sostanziali rimangono assorbiti e potranno essere nuovamente valutati dal giudice del rinvio.
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