Sentenza del 17/09/2018 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - contratto di coassicurazione - imponibilità sussiste - esenzione IVA - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prestazione oggetto della clausola di delega è stata ritenuta imponibile ai fini IVA. L'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972 non è stata applicata, poiché l'attività non presentava natura assicurativa e non costituiva un'attività di intermediazione o una prestazione accessoria qualificabile ai fini dell'esenzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle attività svolte dal coassicuratore in forza di una clausola di delega. Si contestava se tali prestazioni potessero rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972 per le operazioni assicurative, riassicurative e per alcune attività di intermediazione assicurativa. La sentenza ha ritenuto che la coassicurazione si limita a ripartire pro quota il rischio tra i coassicuratori e non incide sugli aspetti essenziali dell'attività di agente o mediatore, come la ricerca di potenziali clienti. Pertanto, l'attività oggetto della delega non è stata considerata né di natura assicurativa né accessoria in senso tecnico rispetto a un'operazione assicurativa esente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 2
Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia; prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle medesime operazioni.
L'esenzione IVA richiede che l'attività abbia effettiva natura assicurativa oppure costituisca un'attività qualificata di intermediazione o mediazione assicurativa. Non è sufficiente che la prestazione sia collegata a un contratto di assicurazione o di coassicurazione; inoltre, l'accessorietà non opera in senso generico, ma deve essere valutata secondo i requisiti specifici rilevanti per l'esenzione.
Massime di principio
- Il semplice collegamento contrattuale o economico con un'operazione assicurativa esente non rende automaticamente esente la prestazione resa da un soggetto terzo o da un coassicuratore.
- Per applicare l'esenzione IVA occorre verificare la natura concreta dell'attività: devono ricorrere gli elementi tipici dell'assicurazione oppure dell'intermediazione, quali la messa in contatto delle parti e la ricerca o acquisizione di clienti.
- Le attività amministrative, gestionali o delegate svolte nell'ambito della coassicurazione possono essere imponibili quando non comportano assunzione o gestione diretta del rischio assicurativo e non integrano una vera attività di intermediazione.
- La nozione di attività accessoria, ai fini dell'esenzione IVA in materia assicurativa, non va intesa in modo ampio: la mera funzionalità o strumentalità rispetto a un contratto assicurativo non è sufficiente.
- In situazioni analoghe occorre esaminare il contenuto effettivo della prestazione, la sua autonomia rispetto all'operazione assicurativa e la presenza di attività tipiche di agente o mediatore, senza basarsi soltanto sulla denominazione del contratto o sulla clausola di delega.
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