Cassazione Civile, Ordinanza n. 15189/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il residuo di un finanziamento qualificato dalla parte opponente come mutuo di scopo. La società mutuataria e i fideiussori hanno proposto opposizione deducendo che la somma erogata non era stata destinata allo scopo contrattualmente previsto, ossia il miglioramento della struttura finanziaria mediante consolidamento dell’indebitamento a breve verso il sistema bancario, ma era stata in parte prevalente utilizzata per acquistare obbligazioni emesse dalla banca mutuante, con conseguente nullità del contratto per difetto di causa e invalidità delle fideiussioni. In appello la società mutuataria ha anche contestato la titolarità del credito in capo all’opposta e la validità della costituzione in giudizio del successore a titolo particolare intervenuto nel corso del giudizio, oltre a dolersi delle spese di lite. I fideiussori, con ricorso incidentale, hanno insistito sulla nullità del mutuo di scopo e, di riflesso, della garanzia. La Cassazione ha esaminato il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo infondato per preclusione derivante da difese incompatibili con la successiva contestazione della titolarità del credito; ha poi accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che, nel mutuo di scopo, una volta allegato e provato che una parte rilevante della somma è stata destinata ad usi diversi da quelli programmati, grava sul finanziatore dimostrare che lo scopo negoziale sia stato comunque raggiunto o fosse raggiungibile con la residua provvista, non potendosi addossare alla mutuataria l’onere di provare la propria situazione finanziaria pregressa come fatto costitutivo della nullità. È stato inoltre accolto il quarto motivo del ricorso principale, poiché l’intervento in appello del successore a titolo particolare era avvenuto tardivamente, solo con memoria di replica ex art. 190 c.p.c., oltre il termine consentito per l’intervento. Sono stati assorbiti gli altri motivi, compreso quello sulla determinazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale della società mutuataria, accogliendone il secondo e il quarto motivo, dichiarando infondato il primo e assorbiti gli altri; ha accolto parzialmente anche il ricorso incidentale dei fideiussori, limitatamente al primo motivo, assorbendo il secondo. La sentenza di appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quale contesto processuale in cui la parte opposta assume la posizione sostanziale di attrice, con conseguenti regole sull’allegazione e prova della titolarità del credito.
in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie; l’intervento del successore è ammissibile solo entro i limiti temporali del processo e non può essere effettuato tardivamente con la memoria di replica in appello.
l’intervento del successore a titolo particolare deve avvenire entro il termine previsto, applicabile anche al grado di appello per effetto del rinvio dell’art. 359 c.p.c.
estende al giudizio di appello la disciplina dell’intervento nel processo civile richiamata dalla Corte.
la memoria di replica depositata nella fase decisoria di appello non può essere utilizzata per un intervento tardivo del successore a titolo particolare.
la censura sulle spese è stata formulata ma risulta assorbita dall’accoglimento parziale; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza sulla condanna alle spese.
richiamato in relazione ai requisiti del contratto e alla dedotta nullità del mutuo di scopo.
invocato per sostenere la nullità del contratto per causa illecita o difetto della causa concreta.
richiamato per la tesi del motivo illecito comune alle parti.
richiamato per la doglianza di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
richiamato ai fini interpretativi del contenuto negoziale e dello scopo pattuito.
richiamato a sostegno dell’interpretazione del contratto di finanziamento.
richiamato per la nullità del contratto sotto diversi profili, inclusi difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto.
richiamato in relazione alla disciplina della fideiussione e alla sua sorte in rapporto al contratto garantito.
richiamato per la tesi di nullità della fideiussione in dipendenza della nullità dell’obbligazione principale.
la Corte ribadisce che, nel mutuo di scopo, l’onere della prova della realizzazione dello scopo segue la struttura concreta del negozio: una volta allegato lo sviamento e provata una destinazione non conforme di parte consistente della somma, incombe al finanziatore dimostrare che lo scopo sia stato comunque raggiunto o fosse raggiungibile.
richiamato nel motivo principale sulla prova documentale e sulla efficacia degli atti.
richiamato nel motivo principale in tema di presunzioni e riparto dell’onere probatorio.
richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale sulla disponibilità delle prove e valutazione del materiale istruttorio.
richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di preclusioni e difese della parte convenuta.
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di ricorso per decreto ingiuntivo e documentazione posta a base della domanda.
richiamato nel primo motivo di ricorso senza incidere sulla ratio decidendi.
richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valutazione nel merito.
richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valutazione nel merito.
richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valutazione nel merito.
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di cessione di rapporti bancari e titolarità del credito.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione all’inadempimento del finanziatore rispetto allo scopo pattuito.
richiamato anche nel ricorso incidentale per sostenere l’interpretazione della causa concreta del mutuo di scopo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità attiva del credito è elemento costitutivo della domanda sostanziale e deve essere allegata e provata dall’opposto, ma tale onere può ritenersi assolto se l’opponente non contesta il punto oppure svolge difese incompatibili con la negazione della titolarità; in tal caso la contestazione non può essere introdotta utilmente solo in appello.
- Nel mutuo di scopo la destinazione delle somme al fine pattuito entra nella causa del contratto; se risulta che una parte rilevante della provvista è stata impiegata per finalità estranee, la nullità per difetto di causa può configurarsi solo se lo scopo negoziale non sia stato comunque raggiunto o non fosse raggiungibile con la residua provvista.
- Quando la parte mutuataria alleghi e provi uno sviamento consistente della somma mutuata, l’onere di dimostrare che l’obiettivo contrattuale sia stato egualmente realizzato o realizzabile grava sul finanziatore, non potendosi addossare al mutuatario la prova della propria situazione finanziaria pregressa come fatto costitutivo della nullità.
- La validità della fideiussione dipende dalla sorte dell’obbligazione principale: se il contratto garantito è affetto da nullità rilevante, la garanzia può risentirne nei limiti della disciplina della fideiussione e del nesso di accessorietà.
- L’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso in appello è ammissibile solo entro il termine processuale previsto; non può essere validamente introdotto nella fase decisoria mediante memoria di replica, perché ciò comprometterebbe il diritto di difesa della controparte.
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