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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da una controversia tributaria relativa a una cartella di pagamento per imposta di successione e accessori, già annullata in primo grado e poi confermata in sede di rinvio dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Il ricorso per cassazione era stato proposto soltanto dall'Agenzia delle entrate, con un unico motivo concernente la violazione di legge e la mancata considerazione di un preteso giudicato. La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 22 febbraio 2022, aveva dichiarato estinto il processo ritenendo non presentata tempestivamente l'istanza di trattazione prevista per la definizione della lite ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. I contribuenti hanno proposto revocazione deducendo che l'istanza era stata invece regolarmente depositata e che la declaratoria di estinzione era frutto di un evidente errore di fatto. Nel giudizio di revocazione hanno quindi sostenuto di avere interesse a impugnare, per il grave pregiudizio derivante dalla definitiva efficacia dei provvedimenti impositivi conseguente all'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero un interesse concreto e attuale a impugnare l'ordinanza di estinzione del solo giudizio di cassazione, poiché essi non avevano proposto ricorso principale né incidentale in cassazione e la sentenza della CTR, favorevole ai contribuenti, era comunque già passata in giudicato solo per effetto dell'estinzione del giudizio di legittimità promosso dall'unica parte impugnante. La Corte ha anche distinto tale ipotesi dall'estinzione dell'intero processo di rinvio ex art. 393 c.p.c., che qui non ricorreva. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza delle altre parti. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    La mancata presentazione dell'istanza di trattazione nel termine previsto era stata posta a base della precedente declaratoria di estinzione del processo; nel giudizio di revocazione si afferma però che l'istanza era stata regolarmente presentata e non considerata per errore di fatto.

  • art. 393 c.p.c.

    L'estinzione del processo nel giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo; tale effetto non si produce quando l'estinzione riguarda soltanto il giudizio di cassazione già definito in sede di rinvio.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    È richiamato come fondamento del ricorso originario dell'Agenzia delle entrate, proposto per violazione di legge e mancata considerazione del giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione per revocazione di una decisione di estinzione del giudizio di cassazione richiede un interesse concreto e attuale: il ricorrente deve allegare un pregiudizio sostanziale specifico e non meramente astratto.
  • Se l'estinzione riguarda solo il giudizio di cassazione e la decisione di merito favorevole alla parte istante non è stata impugnata da essa, non sussiste di regola un interesse ad agire in revocazione contro la declaratoria di estinzione, perché non deriva un ulteriore pregiudizio processuale o sostanziale.
  • L'effetto estintivo previsto per il giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. non è automaticamente estensibile alla sola fase di legittimità: occorre distinguere tra estinzione dell'intero processo ed estinzione del solo giudizio di cassazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, la parte non può fondare l'interesse solo sull'astratta definitività dei provvedimenti impositivi, se la sentenza di merito favorevole è già consolidata e non vi è stata impugnazione da parte sua.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul processo civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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