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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37191/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato la concessione della semilibertà a Pietro Rinella per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Caritas Diocesana di Tempio Ampurias. La Procura generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la pericolosità sociale dell'interessato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario: in particolare la Procura sosteneva l'assenza di dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza e la mancata iniziativa di riparazione del danno alle vittime o di adempimenti civili, elementi che avrebbero dovuto ostare alla misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali rilevanti: ha valutato non solo la gravità dei reati ma soprattutto il comportamento successivo dell'imputato, riscontrando elementi concreti e concordanti a favore della scemata pericolosità sociale (assenza di rapporti attuali con la criminalità organizzata, mancanza di comunicazioni negative da DDA/DNA/COPS, comportamento detentivo corretto e partecipativo, permessi premio senza criticità, supporto familiare e offerta di attività volontaria seria e congrua, osservazioni dell'esperto ex art.80). La Corte ha confermato che la semilibertà è compatibile con l'obiettivo rieducativo e la prevenzione della recidiva nei termini motivati dal Tribunale, e che le censure del ricorrente non hanno dimostrato vizi normativi o motivazionali tali da giustificare l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    La norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza: non modifica il principio secondo cui, oltre all'assenza di ostacoli formali, è necessario riscontrare elementi positivi e attuali di emenda e di reinserimento; il giudice deve valutare la pericolosità sociale con riferimento a dati oggettivi e attuali.

  • art. 54 Ord. pen.

    ultimo comma (comunicazioni della DDA/DNA)

    L'assenza di comunicazioni negative da parte di DDA/DNA è considerata elemento probatorio a favore del detenuto, utile ma non esclusivo nella valutazione complessiva della richiesta di misura alternativa.

  • art. 80 Ord. pen.

    Le osservazioni dell'esperto ex art.80 sono state valorizzate come parte dell'accertamento scientifico della personalità e del percorso trattamentale, contribuendo alla valutazione positiva della prognosi di reinserimento.

Massime di principio

  • Per concedere misure alternative (es. semilibertà) il giudice valuta non solo l'assenza di ostacoli formali ma soprattutto elementi positivi e attuali di emenda e reinserimento sociale; l'esame è incentrato sul comportamento dopo i fatti oggetto di condanna.
  • La sussistenza di legami attuali con la criminalità organizzata deve essere provata con dati oggettivi e attuali; riferimenti storici o astratti non sono sufficienti a escludere il beneficio.
  • L'attività lavorativa utile al reinserimento può essere anche non retribuita (volontariato) se seria, congrua e funzionale al percorso rieducativo; la mancata occupazione retribuita non è di per sé ostativo.
  • L'assenza di comunicazioni negative da parte di DDA/DNA/COPS è un elemento favorevole ma va valutato insieme agli altri fattori del caso concreto; non assume valore decisivo automatico.
  • Per la semilibertà occorrono due indagini distinte: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che garantiscano un graduale e concreto reinserimento (supporto familiare, offerta di attività, stabilità logistica), nonché la presa di coscienza critica del passato delinquenziale.
  • Spetta alla parte che contesta la misura alternativa (in genere l'accusa) dimostrare, con dati oggettivi e attuali, la persistenza di una pericolosità sociale tale da rendere inidonea la misura; censure generiche o basate su riferimenti storici non bastano.

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