Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha imputato per trasparenza a una socia, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa accertato in capo a una società in accomandita semplice per un determinato anno d’imposta, recuperandolo a tassazione ai fini IRPEF. La contribuente aveva impugnato l’atto e sia la commissione provinciale sia quella regionale avevano accolto il ricorso, confermando l’annullamento dell’avviso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’avviso presupposto emesso nei confronti della società avesse comportato l’automatica caducazione dell’avviso notificato alla socia, pur in assenza di giudicato; 2) in subordine, nullità per omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che, per la pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento dei soci, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione della lite relativa alla società. La Corte di cassazione, rilevando d’ufficio un vizio processuale non dedotto come motivo autonomo, ha però accertato che i gradi di merito si erano svolti senza il contraddittorio integro, poiché non erano stati chiamati in giudizio la società e gli altri soci, necessari litisconsorti nelle controversie sull’accertamento dei redditi di società di persone e sulla relativa imputazione ai soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. Ha quindi cassato la decisione di merito con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese della fase di legittimità. I motivi di ricorso, in sostanza, non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dal rilievo della nullità processuale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
è richiamato come base formale del primo motivo di ricorso per censurare l’interpretazione della CTR sull’effetto della sentenza resa sull’atto presupposto
art. 2909 c.c.
invocato dall’Agenzia per sostenere che l’annullamento dell’atto presupposto, non ancora definitivo, non potesse produrre effetti automatici di caducazione sull’atto emesso verso la socia
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per omessa applicazione della sospensione necessaria
art. 295 c.p.c.
invocato in subordine per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia relativa alla società
art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986
unitarietà dell'accertamento
la rettifica dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci rendono inscindibile la lite tra società e soci, salvo questioni personali
art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
impone l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari che riguardano litisconsorti necessari
art. 383, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il processo sia affetto da nullità che impone la rinnovazione del giudizio
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all’art. 383 c.p.c. per il rinvio al primo giudice nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
il giudice di rinvio è incaricato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’accertamento dei redditi delle società di persone e alla loro automatica imputazione ai soci, la lite è inscindibile tra società e soci, salvo che vengano dedotte questioni personali del singolo partecipante.
- Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di tutti determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il giudizio di merito si è svolto senza il contraddittorio integro in presenza di litisconsorzio necessario, la Corte deve dichiarare la nullità della sentenza e dell’intero procedimento e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
- Nel sistema dell’accertamento tributario dei redditi di società di persone, l’unicità dell’accertamento e l’automatica imputazione per trasparenza ai soci prevalgono come regola processuale di inscindibilità della controversia.
- La questione relativa alla pregiudizialità tra giudizi paralleli può risultare assorbita quando emerge un vizio processuale radicale per difetto di integrazione del contraddittorio.
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