Cassazione Civile, Ordinanza n. 33914/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un cittadino algerino, del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Pisa il 16 febbraio 2019. Il Giudice di pace di Pisa aveva respinto la domanda di annullamento del decreto. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente denunciato come falsa o erronea applicazione o interpretazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., ma articolato in più censure: (1) omessa risposta all'eccezione di inesistenza dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del provvedimento prefettizio per mancata attestazione di conformità; (3) dedotta insufficienza o illegittimità della motivazione del decreto di espulsione. La Corte rileva che le prime due doglianze non sono correttamente veicolate tramite il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. e che, comunque, il giudice di merito aveva implicitamente escluso i vizi lamentati, affermando la regolare emissione e notificazione del decreto. Quanto alla seconda censura, la Corte evidenzia anche la mancata trascrizione del provvedimento impugnato, con conseguente difetto di specificità. La censura sulla motivazione è poi ritenuta non scrutinabile perché non risulta neppure dedotto che fosse stata devoluta al Giudice di pace e, in ogni caso, non è denunciabile nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo fossero, in parte, formulate con un vizio non pertinente rispetto al parametro invocato, in parte prive di specificità per mancata trascrizione dell'atto impugnato, e comunque non adeguatamente devolute al giudice di merito. Non essendovi stata attività difensiva degli intimati, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di falsa o erronea applicazione di legge non consente di censurare, nei termini prospettati dal ricorrente, omissioni di pronuncia o vizi che richiedono una diversa qualificazione del motivo; inoltre la censura deve essere specifica e consentire il controllo della Corte sul documento o provvedimento denunciato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., il motivo deve essere coerente con il vizio denunciato e non può essere utilizzato per veicolare censure eterogenee, come omessa pronuncia o vizi motivazionali non correttamente prospettati.
- La censura relativa a vizi dell'atto amministrativo o del provvedimento impugnato deve essere specifica e autosufficiente: se il ricorrente fonda il motivo su un vizio documentale o formale, deve riportare nel ricorso il contenuto dell'atto necessario al controllo di legittimità.
- Se il giudice di merito ha comunque esaminato o implicitamente rigettato l'eccezione dedotta, non può parlarsi di omessa pronuncia nei termini denunciati in cassazione.
- Le doglianze che attengono alla motivazione del provvedimento devono risultare effettivamente devolute al giudice di merito e correttamente incanalate nel motivo di ricorso, altrimenti sono inammissibili.
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