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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23295/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e dunque nulla perché non ha spiegato perché la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse idonea a provare i requisiti sostanziali della non imponibilità IVA. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione del giudice di merito, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA su una serie di cessioni intracomunitarie. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata in parte dalla CTR, che aveva ritenuto non dimostrati i presupposti della non imponibilità, in particolare la spedizione o il trasporto dei beni in altro Stato membro e l'uscita fisica della merce dal territorio nazionale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) violazione della disciplina sulle cessioni intracomunitarie, assumendo che la prova del trasporto poteva essere fornita anche con documenti diversi da quelli espressamente richiamati dalla CTR; 3) omesso esame di fatti decisivi per il mancato scrutinio dei documenti prodotti. L'Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    impone l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale e consentire di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione della disciplina sostanziale sulle cessioni intracomunitarie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • d.l. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a)

    le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro, nei confronti di cessionari soggetti passivi, costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili.

  • Dir. 2006/112/CE, art. 138

    gli Stati membri devono esentare le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità, verso un altro soggetto passivo in un diverso Stato membro.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione apparente integra nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei presupposti della deroga al regime di imponibilità grava sul contribuente che invoca l'esenzione.

Massime di principio

  • In materia di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, il contribuente che invoca il beneficio deve provare i fatti costitutivi dell'esenzione, e in particolare che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato membro e che abbiano effettivamente lasciato il territorio dello Stato di cessione.
  • La prova dell'uscita della merce non è tipizzata in modo esclusivo: in assenza di una specifica disciplina nazionale sulle forme di prova, il cedente può dimostrare il requisito con qualsiasi documento idoneo o con fatti secondari univoci, non solo mediante documento di trasporto o dichiarazioni specifiche del vettore.
  • Quando la documentazione sia nella disponibilità di terzi non collaboranti, il cedente deve comunque dimostrare di avere pattuito contrattualmente l'obbligo di consegna dei documenti e di avere attivato ogni utile iniziativa per ottenerli.
  • La buona fede del cedente e il legittimo affidamento sulla non fraudolenza dell'operazione richiedono l'adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore accorto per evitare di partecipare a un'evasione IVA.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e non spiega perché gli elementi probatori prodotti siano stati ritenuti inidonei.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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