Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Finocchiaro era stato sottoposto a custodia cautelare per presunti reati di bancarotta fraudolenta post-fallimentare (capo A e C) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis e di riciclaggio (art. 648-bis). Il ricorso in Cassazione denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di riesame, violazione dell'obbligo di conformarsi ai punti di diritto decisi dalla Corte di cassazione nell'annullamento precedente (art. 627 c.p.p., comma 3), e l'errata ed acritica adozione di argomentazioni tratte dalle pronunce di rigetto relative a coindagati invece di confrontarsi puntualmente con le censure difensive. In particolare si contestava che il Tribunale non avesse dimostrato il nesso causale tra la cessione del ramo d'azienda e il pregiudizio per i creditori della Do.Si.An., non avesse verificato l'elemento soggettivo dell'ipotesi di bancarotta post-fallimentare e non avesse chiarito la relazione tra reato presupposto e riciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata violasse l'art. 627, comma 3, c.p.p.: il Tribunale di rinvio non si è conformato alla sentenza di annullamento e non ha svolto il necessario esame argomentativo richiesto dalla Cassazione, limitandosi ad adottare motivazioni relative a coindagati. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catania per un nuovo esame, con ordine di affrontare puntualmente i temi e le carenze motivate indicate nella sentenza di annullamento precedente (n. 29415 del 18 giugno 2025). Non è stata decisa la questione di merito sui reati contestati, ma è disposta una nuova valutazione conforme alle indicazioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (e richiamo all'aggravazione indicata come "416-bis, comma 1")
La contestazione iniziale indicava una aggravazione connessa a fattispecie di tipo mafioso; nella motivazione si menziona che i reati erano contestati aggravati ai sensi della norma, come fatto rilevante nella riqualificazione delle condotte.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), artt. 223, 216 comma 2, 219 comma 1
Norme del codice della crisi e delle insolvenze (antico testo) richiamate per definire gli estremi della bancarotta (in particolare bancarotta fraudolenta e conseguenze patrimoniali), utilizzate per delimitare gli elementi costitutivi del reato di bancarotta pre- e post-fallimentare.
art. 311 cod. proc. pen.
Disciplina del giudizio di impugnazione avverso misure cautelari e del riesame; nel caso ha disciplinato il procedimento del Tribunale quale giudice di riesame e la successive valutazioni del giudice di rinvio.
art. 627 cod. proc. pen., comma 3
Disposizione chiave secondo la quale il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione per le questioni di diritto decise; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia rispettato tale vincolo, omettendo di svolgere i passaggi argomentativi richiesti.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza sulla necessità di dar seguito alle indicazioni della Cassazione; qui evoca l'obbligo del giudice di rinvio di compiere i passaggi omessi con precisione.
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento formale all'udienza camerale; nel racconto processuale emerge che difensori avevano rinunciato al riesame in udienza ma mancavano di procura speciale, con conseguenti effetti processuali (annullamenti).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); usati per inquadrare le censure mosse contro l'ordinanza di riesame.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sommaria indicazione dei motivi in sede di ricorso in cassazione, applicata per la ricostruzione formale del gravame.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio; la contestazione accusava operazioni volte a rendere difficoltoso il recupero dei proventi dei reati di bancarotta, ma la Corte ha richiamato la necessità di verificare il rapporto di causalità con il reato presupposto e il contributo specifico dell'indagato.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è obbligato a conformarsi ai principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione su tutte le questioni di diritto decise e deve svolgere gli specifici passaggi argomentativi indicati dalla Cassazione.
- Il giudice non può semplicemente richiamare o adottare pedissequamente motivazioni sviluppate in pronunce concernenti coindagati: deve confrontarsi direttamente e puntualmente con le censure formulate dalla difesa dell'interessato e colmerne le carenze indicate dalla Corte di legittimità.
- Per configurare la bancarotta post-fallimentare e il relativo danno ai creditori bisogna dimostrare un nesso causale concreto tra l'operazione (es. cessione/ sviamento di commesse) e la diminuzione delle garanzie patrimoniali disponibili per i creditori della società fallita.
- La valutazione delle qualifiche/contratti ceduti (es. qualificazioni annuali Telecom) richiede prova concreta della loro incidenza patrimoniale sul complesso aziendale; mere affermazioni sulla prevedibilità del rinnovo non sostituiscono una dimostrazione del danno.
- Quando il reato di riciclaggio è contestato, il giudice deve individuare chiaramente il reato presupposto e accertare il contributo causale dell'imputato alle operazioni di riciclaggio, non potendo limitarsi a collegare genericamente le operazioni al dissesto.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) nelle fattispecie di bancarotta dolosa richiede specifica valutazione: bisogna accertare l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori o di svuotare il patrimonio sociale, non solo la mera esistenza di operazioni dannose.
- In sede di riesame processuale e cautelare è essenziale curare la completezza e la specificità della motivazione; argomentazioni meramente assertive o congetturali sono esposte a censura di legittimità e possono determinare l'annullamento con rinvio.
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