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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Finocchiaro era stato sottoposto a custodia cautelare per presunti reati di bancarotta fraudolenta post-fallimentare (capo A e C) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis e di riciclaggio (art. 648-bis). Il ricorso in Cassazione denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di riesame, violazione dell'obbligo di conformarsi ai punti di diritto decisi dalla Corte di cassazione nell'annullamento precedente (art. 627 c.p.p., comma 3), e l'errata ed acritica adozione di argomentazioni tratte dalle pronunce di rigetto relative a coindagati invece di confrontarsi puntualmente con le censure difensive. In particolare si contestava che il Tribunale non avesse dimostrato il nesso causale tra la cessione del ramo d'azienda e il pregiudizio per i creditori della Do.Si.An., non avesse verificato l'elemento soggettivo dell'ipotesi di bancarotta post-fallimentare e non avesse chiarito la relazione tra reato presupposto e riciclaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata violasse l'art. 627, comma 3, c.p.p.: il Tribunale di rinvio non si è conformato alla sentenza di annullamento e non ha svolto il necessario esame argomentativo richiesto dalla Cassazione, limitandosi ad adottare motivazioni relative a coindagati. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catania per un nuovo esame, con ordine di affrontare puntualmente i temi e le carenze motivate indicate nella sentenza di annullamento precedente (n. 29415 del 18 giugno 2025). Non è stata decisa la questione di merito sui reati contestati, ma è disposta una nuova valutazione conforme alle indicazioni della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (e richiamo all'aggravazione indicata come "416-bis, comma 1")

    La contestazione iniziale indicava una aggravazione connessa a fattispecie di tipo mafioso; nella motivazione si menziona che i reati erano contestati aggravati ai sensi della norma, come fatto rilevante nella riqualificazione delle condotte.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), artt. 223, 216 comma 2, 219 comma 1

    Norme del codice della crisi e delle insolvenze (antico testo) richiamate per definire gli estremi della bancarotta (in particolare bancarotta fraudolenta e conseguenze patrimoniali), utilizzate per delimitare gli elementi costitutivi del reato di bancarotta pre- e post-fallimentare.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio di impugnazione avverso misure cautelari e del riesame; nel caso ha disciplinato il procedimento del Tribunale quale giudice di riesame e la successive valutazioni del giudice di rinvio.

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Disposizione chiave secondo la quale il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione per le questioni di diritto decise; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia rispettato tale vincolo, omettendo di svolgere i passaggi argomentativi richiesti.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza sulla necessità di dar seguito alle indicazioni della Cassazione; qui evoca l'obbligo del giudice di rinvio di compiere i passaggi omessi con precisione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento formale all'udienza camerale; nel racconto processuale emerge che difensori avevano rinunciato al riesame in udienza ma mancavano di procura speciale, con conseguenti effetti processuali (annullamenti).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); usati per inquadrare le censure mosse contro l'ordinanza di riesame.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sommaria indicazione dei motivi in sede di ricorso in cassazione, applicata per la ricostruzione formale del gravame.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; la contestazione accusava operazioni volte a rendere difficoltoso il recupero dei proventi dei reati di bancarotta, ma la Corte ha richiamato la necessità di verificare il rapporto di causalità con il reato presupposto e il contributo specifico dell'indagato.

Massime di principio

  • Dopo un annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è obbligato a conformarsi ai principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione su tutte le questioni di diritto decise e deve svolgere gli specifici passaggi argomentativi indicati dalla Cassazione.
  • Il giudice non può semplicemente richiamare o adottare pedissequamente motivazioni sviluppate in pronunce concernenti coindagati: deve confrontarsi direttamente e puntualmente con le censure formulate dalla difesa dell'interessato e colmerne le carenze indicate dalla Corte di legittimità.
  • Per configurare la bancarotta post-fallimentare e il relativo danno ai creditori bisogna dimostrare un nesso causale concreto tra l'operazione (es. cessione/ sviamento di commesse) e la diminuzione delle garanzie patrimoniali disponibili per i creditori della società fallita.
  • La valutazione delle qualifiche/contratti ceduti (es. qualificazioni annuali Telecom) richiede prova concreta della loro incidenza patrimoniale sul complesso aziendale; mere affermazioni sulla prevedibilità del rinnovo non sostituiscono una dimostrazione del danno.
  • Quando il reato di riciclaggio è contestato, il giudice deve individuare chiaramente il reato presupposto e accertare il contributo causale dell'imputato alle operazioni di riciclaggio, non potendo limitarsi a collegare genericamente le operazioni al dissesto.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) nelle fattispecie di bancarotta dolosa richiede specifica valutazione: bisogna accertare l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori o di svuotare il patrimonio sociale, non solo la mera esistenza di operazioni dannose.
  • In sede di riesame processuale e cautelare è essenziale curare la completezza e la specificità della motivazione; argomentazioni meramente assertive o congetturali sono esposte a censura di legittimità e possono determinare l'annullamento con rinvio.

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