Cassazione Civile, Ordinanza n. 14969/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che, in precedenza, aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una sentenza della Corte d'appello di Milano. Ha dedotto un preteso errore di fatto della Corte nel ritenere violato l'art. 366, n. 4, c.p.c., sostenendo invece di aver articolato sei motivi di ricorso e di aver indicato le norme di diritto poste a base delle censure. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità della sentenza d'appello assumendo che fosse stata sottoscritta solo dal Presidente e non anche dal giudice estensore. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., nn. 2 e 3, poiché la ricorrente non ha depositato la prova della notifica del ricorso, non ha allegato i provvedimenti impugnati e non ha depositato la procura. La Corte ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato manifestamente inammissibile perché l'errore denunciato non era un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio relativo alla valutazione della specificità del ricorso per cassazione e alla pretesa nullità della sentenza d'appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha escluso la ricorrenza di un errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto percettivo, essenziale, decisivo, autonomo e non controverso; non ricorre quando si censura una valutazione o interpretazione della Corte.
art. 366, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che la specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per cassazione sono oggetto di valutazione giuridica, non di errore revocatorio.
art. 369 c.p.c., nn. 2 e 3
la mancata produzione della prova della notifica, dei provvedimenti impugnati e della procura determina improcedibilità del ricorso.
art. 375 c.p.c.
richiamato solo per la forma di trattazione in camera di consiglio dopo la modifica normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per un errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, e non per contestare l'interpretazione della Corte su motivi di ricorso, norme processuali o risultanze di causa.
- L'errore revocatorio deve avere natura essenziale e decisiva e riguardare atti interni al giudizio di legittimità; se il vizio attiene a questioni emerse nel giudizio di merito o avrebbe dovuto essere fatto valere con rimedi ordinari, la revocazione è inammissibile.
- Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore percettivo, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione di specificità, autosufficienza e tassatività dei motivi del ricorso per cassazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario rispettare gli oneri di deposito previsti dall'art. 369 c.p.c., compresa la prova della notifica, la produzione dei provvedimenti impugnati e il deposito della procura; la loro mancanza comporta improcedibilità.
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