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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto prot. 0009616 adottato l'11.2.2025 dal QUESTORE DI ANCONA, notificato il 3.4.2025, della domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro-casi particolari ex art. 27 T.U.I., nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi

Giustizia amministrativa202500377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ancona di rigetto della domanda di proroga del permesso di soggiorno per lavoro-casi particolari ex art. 27 TUI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia per lavoro altamente specializzato ai sensi dell'art. 27 TUI e titolare di nulla osta al distacco presso la medesima società, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno dopo avere trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Il rinnovo è stato respinto perché mancava la proroga del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il ricorrente ha dedotto che il diniego non poteva fondarsi sulla mera assenza di riscontro del SUI, non essendovi un espresso diniego; che l'omessa risposta costituiva, al più, un'irregolarità amministrativa sanabile; che il nulla osta era necessario soprattutto per il primo ingresso e non per la permanenza di uno straniero già regolarmente presente, anche alla luce dell'art. 22, comma 5.01, TUI; che il limite massimo quinquennale del distacco non era ancora decorso; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la continuità del rapporto lavorativo, il contratto a tempo indeterminato, il regolare inserimento e l'assenza di ulteriori ragioni ostative. È stata inoltre contestata la mancata acquisizione d'ufficio del nulla osta, in violazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la richiesta di estromissione della Prefettura, ritenendola articolazione del Ministero dell'Interno e comunque competente al rilascio del nulla osta. Nel merito ha accolto il ricorso. Il Collegio ha affermato che, in via generale, il rilascio o rinnovo del permesso ex art. 27 TUI richiede il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico per l'Immigrazione, vincolante per l'emissione del titolo. Tuttavia, nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto illegittimo perché il ricorrente aveva continuato a lavorare presso la medesima società distaccataria, aveva stipulato con essa un contratto a tempo indeterminato e non era ancora decorso il limite complessivo di cinque anni previsto dall'art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999. Il nulla osta avrebbe quindi potuto essere rilasciato, non risultando ulteriori ragioni ostative. Poiché il diniego dipendeva esclusivamente dalla sua assenza, l'Amministrazione avrebbe potuto acquisirlo d'ufficio in applicazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione. La documentazione prodotta dalla Prefettura, relativa al diniego di una nuova richiesta di nulla osta, è stata ritenuta non pertinente perché diversa dalla richiesta di proroga. L'atto impugnato è stato annullato, con consolidamento del titolo eventualmente rilasciato in esecuzione della misura cautelare o, in mancanza, con obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora. Spese compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato

    Disciplina gli ingressi per lavoro in casi particolari al di fuori delle quote ordinarie, rinviando al regolamento di attuazione per modalità e termini relativi ad autorizzazioni, visti e permessi di soggiorno.

  • art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999

    per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria

    Il nulla osta al distacco è necessario per il rilascio o rinnovo del permesso, ma la durata del distacco, comprese le proroghe, è collegata alle effettive esigenze aziendali e non può superare complessivamente cinque anni. Se il quinquennio non è decorso e persistono i presupposti sostanziali, il nulla osta può essere rilasciato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alle ipotesi di diniego o revoca del titolo e alle irregolarità amministrative sanabili, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina del nulla osta e del distacco prevista dall'art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo

    È richiamato nell'argomentazione del ricorrente per sostenere il rilascio del nulla osta in caso di mancato riscontro entro il termine previsto; il giudice non fonda espressamente su tale disposizione la ratio decisoria principale.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 286/1998 richiede, in via generale, il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che costituisce presupposto vincolante per l'emissione del titolo.
  • Quando lo straniero ha continuato a svolgere l'attività presso la medesima azienda distaccataria, ha instaurato con essa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non è ancora decorso il limite complessivo di cinque anni del distacco, l'assenza della proroga formale del nulla osta non giustifica automaticamente il diniego del rinnovo del permesso, se non risultano ulteriori ragioni ostative.
  • Se il diniego del permesso di soggiorno dipende esclusivamente dalla mancata acquisizione di un nulla osta che avrebbe potuto essere rilasciato sulla base dei presupposti già esistenti, l'Amministrazione deve valutare l'acquisizione d'ufficio dell'atto, in attuazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione amministrativa.
  • La documentazione relativa al diniego di una nuova richiesta di nulla osta non dimostra il venir meno dei presupposti per la proroga di un precedente nulla osta, trattandosi di procedimenti distinti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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