Sentenza n. 1159/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per motivi di studio inoltrata dal ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto nazionale di ingresso per motivi di studio. In particolare, ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione rispetto alla richiesta di convocazione presso l’Ambasciata, necessaria per formalizzare la domanda di visto. Il giudice ha esaminato la sussistenza dei presupposti dell’azione avverso il silenzio, consistenti nell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e nel superamento del termine applicabile.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la fissazione dell’appuntamento costituisca una fase preliminare, ma integrante il procedimento amministrativo di rilascio del visto, poiché è pubblicizzata sul sito dell’autorità procedente e non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale senza creare una fase interposta priva di tutela e un sostanziale arresto procedimentale. La richiesta di appuntamento integra pertanto gli estremi minimi di un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. Il termine finale di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 decorre dalla presentazione formale della domanda; per la fissazione dell’appuntamento, il termine deve essere più breve, avuto riguardo anche alla rilevanza dell’anno accademico, e può essere individuato in via analogica in quindici giorni, sulla base dell’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Accertata l’inerzia, il TAR ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, ma l’amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
“l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”
Pur non avendo carattere immediatamente precettivo e pur riferendosi principalmente ai visti disciplinati dal Codice Visti, la disposizione ha rilievo sistematico e consente di individuare analogicamente in quindici giorni il termine per la fissazione dell’appuntamento.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla presentazione formale della domanda di visto.
art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone all’amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La fase preliminare di fissazione dell’appuntamento presso l’autorità consolare, quando è necessaria per formalizzare una domanda di visto ed è organizzata e pubblicizzata dall’amministrazione, integra il procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
- La richiesta di fissazione di un appuntamento consolare per presentare una domanda di visto costituisce un’istanza idonea a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere.
- L’inerzia dell’amministrazione nella fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto può configurare un arresto procedimentale illegittimo, anche prima della presentazione formale della domanda.
- Il termine di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione formale della domanda; per la precedente fissazione dell’appuntamento deve applicarsi un termine più breve, individuabile analogicamente in quindici giorni sulla base della disciplina unionale, tenendo conto della natura del visto e, per i visti di studio, della necessità di rispettare l’anno accademico.
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