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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23763/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito sostenendo di essere stato alle dipendenze del resistente dal giugno 2001 al giugno 2013, pur essendo formalmente inquadrato presso altre aziende, e chiedeva: accertarsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità; dichiararsi la nullità di eventuali atti di transazione; condannarsi il resistente al pagamento di Euro 185.908,17 per differenze retributive, straordinari, tredicesima, festività, indennità di preavviso, ferie e permessi non goduti, TFR e accessori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, ritenendo che la pretesa fosse soggetta al termine decadenziale decorrente dalla cessazione del rapporto (giugno 2013), mentre il ricorso era stato depositato nel gennaio 2015. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, richiamando un precedente di legittimità e confermando l'applicazione della decadenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 e dell'art. 6 L. n. 604/1966, sostenendo che la norma era stata estesa indebitamente a un giudizio di accertamento/costituzione del rapporto e di rivendicazione economica, non equiparabile all'impugnativa del licenziamento; (2) erronea decorrenza del termine decadenziale, perché, come nel licenziamento, sarebbe stato necessario un atto scritto di diniego della titolarità del rapporto; (3) erronea ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la decadenza era stata affermata senza prova di un licenziamento o di un atto equivalente; (4) illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la disciplina colpirebbe irragionevolmente i lavoratori coinvolti in interposizione fittizia di datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e irrilevante il quarto. Ha affermato che il regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non si applica alle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal titolare formale del contratto quando manchi un provvedimento scritto o atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano fatto riferimento a generiche "dichiarazioni confessorie" senza specificare il contenuto né indicare l'esistenza di un atto scritto di diniego; pertanto non poteva ritenersi decorso alcun termine decadenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    La decadenza prevista dalla norma non si applica alle domande di costituzione o accertamento del rapporto verso soggetto diverso dal titolare formale del contratto se manca un provvedimento scritto o atto equipollente di negazione della titolarità del rapporto; il termine non può decorrere in assenza di tale atto.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 32, comma 4, lett. d), per sostenere l'inapplicabilità della disciplina decadenziale a fattispecie diverse dall'impugnativa del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma evocata per il vizio di omessa o insufficiente ricostruzione dei fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione/assolvimento dell'onere probatorio sul presupposto della decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per la censura di nullità della sentenza in relazione al mancato esame dell'eccezione di incostituzionalità.

  • art. 3 Cost.

    art. 3 commi 1 e 2 della Cost.

    Richiamato nel motivo di incostituzionalità per assumuta irragionevolezza della disciplina decadenziale applicata al lavoro interposto.

  • art. 436 bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la decisione di appello dichiarata inammissibile con ordinanza.

  • art. 348 bis c.p.c.

    ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'inammissibilità dell'appello e dell'impugnazione con ricorso per cassazione contro sentenza e ordinanza.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento o per fattispecie ad esso assimilate non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti, specialmente quando la domanda riguarda l'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal datore formale.
  • Per far decorrere il termine decadenziale è necessario un atto scritto, o equipollente, che neghi in modo espresso la titolarità del rapporto; in mancanza, il termine non inizia a decorrere.
  • Nel giudizio di legittimità, la rubrica del motivo non vincola la qualificazione della censura: conta l'esposizione sostanziale delle ragioni di diritto.
  • Quando con un unico ricorso si impugnano sia la sentenza di primo grado sia l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, i motivi devono essere autonomamente riferibili a ciascun provvedimento impugnato.
  • Se la soluzione della questione pregiudiziale sul regime decadenziale assorbe ulteriori censure di fatto o di motivazione, tali censure restano assorbite e non richiedono esame autonomo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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