Sentenza n. 2331/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica favorevole con prescrizione limitativa della profondità massima di un laghetto naturalistico balneabile a 100 cm
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, limitatamente alla prescrizione relativa alla profondità massima del laghetto, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 per lavori di risanamento conservativo di locali annessi a una villa ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10-bis e 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, nonché difetto di istruttoria e violazione dei principi di partecipazione, collaborazione e buona fede, poiché la prescrizione avrebbe comportato un parziale rigetto dell’istanza senza previo preavviso di diniego; 2) difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, perché l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni paesaggistiche poste a fondamento della limitazione; 3) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, manifesta illogicità, contraddittorietà e sviamento, in quanto la profondità del laghetto, non percepibile dall’esterno, non sarebbe stata correlata ad alcuna esigenza di tutela paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto assorbente il primo motivo: una prescrizione apposta a un parere favorevole che incida sostanzialmente sulla realizzazione dell’intervento equivale a un parziale rigetto dell’istanza e deve essere preceduta dal preavviso di provvedimento negativo previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, mediante il rinvio all’art. 10-bis l. 241/1990. Il mancato preavviso non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il procedimento implica valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato, nel ristretto ambito consentito, il difetto di motivazione della prescrizione: anche le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica devono essere sorrette da una valutazione dei valori paesaggistici, dal confronto tra opera e contesto e da una motivazione che spieghi la non piena compatibilità dell’intervento. È stata quindi annullata l’autorizzazione limitatamente alla prescrizione della profondità massima di 100 cm, con condanna delle amministrazioni alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rinvio all’art. 10-bis impone il preavviso anche quando l’assenso paesaggistico sia solo parziale o subordinato a prescrizioni che incidano negativamente sull’intervento richiesto.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
La disposizione è applicata nel senso che il parere favorevole con prescrizioni sostanzialmente limitative dell’intervento deve essere preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce un momento indefettibile di interlocuzione procedimentale, volto a consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima della determinazione negativa o parzialmente negativa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria del vizio procedimentale non è applicabile quando la decisione coinvolga valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali non può escludersi che il contraddittorio procedimentale incida sull’esito.
art. 3 l. 241/1990
Le prescrizioni paesaggistiche, incidendo negativamente sulla posizione dell’istante, devono essere adeguatamente motivate mediante il riferimento ai valori tutelati e al rapporto tra intervento e contesto paesaggistico.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In presenza di una violazione procedimentale che impone la riedizione del potere, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione esaminando censure volte a predeterminare valutazioni discrezionali non ancora esercitate.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, una prescrizione apposta a un parere favorevole deve essere preceduta dal preavviso di rigetto quando incida sostanzialmente sulla realizzazione dell’intervento e assuma, quindi, la valenza di un rigetto parziale dell’istanza.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 costituisce, nei procedimenti paesaggistici richiamati dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, un momento indefettibile di interlocuzione procedimentale, finalizzato a consentire la presentazione di osservazioni e documenti prima della decisione negativa o parzialmente negativa.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, quando il procedimento comporti valutazioni tecnico-discrezionali, poiché il contraddittorio procedimentale può potenzialmente incidere sul contenuto della decisione.
- Le prescrizioni contenute in un’autorizzazione paesaggistica devono essere adeguatamente motivate, anche quando l’autorizzazione sia formalmente favorevole, indicando il rapporto tra l’opera, il contesto paesaggistico e i valori pubblici tutelati; non sono sufficienti prescrizioni prive di qualsiasi giustificazione paesaggistica.
- Quando l’omesso preavviso impone la riedizione di una valutazione tecnico-discrezionale non ancora compiutamente esercitata, il giudice deve arrestarsi all’annullamento dell’atto viziato e non può esaminare le ulteriori censure sostanziali idonee a sostituire o predeterminare la valutazione amministrativa.
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