Cassazione Penale, Sentenza n. 02213/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto avverso la decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo di cassazione del Maggi. Il quarto motivo contestava la mancanza di motivazione e l'errata qualificazione della confisca delle somme di denaro (complessivamente sequestrate 1.781.122,91 euro, con particolare riferimento a 1.088.838,61 euro) come "confisca diretta" senza accertare la derivazione causale dal reato, e lamentava altresì l'omessa pronuncia sulla eccedenza delle somme sequestrate rispetto all'importo della misura ablatoria disposta dal Tribunale (692.284,30 euro). Il ricorrente sosteneva che la Corte di cassazione aveva errato nel ritenere che la censura sulla confisca riguardasse un punto non devoluto in appello e che, invece, la natura diretta della confisca era stata affermata per la prima volta in sede di appello in rinvio e richiedeva specifica motivazione e prova della derivazione dal reato.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato accolto in parte. La Corte ha ritenuto che la Corte di cassazione avesse commesso un errore percettivo nel considerare non devoluto in appello il punto relativo alla confisca del denaro. Ha dichiarato fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione circa la natura diretta della confisca e la derivazione dal reato delle somme sequestrate. Conseguentemente la Corte ha revocato la sentenza della VI sezione di questa Corte n. 30119 del 17/06/2025, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di denaro, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 04/07/2024 limitatamente alle medesime statuizioni e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto a altra sezione della Corte di appello di Milano. In sintesi: cassazione parzialmente revocata e rinvio per nuovo esame della materia della confisca delle somme.
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di cassazione; se il ricorso è accolto la Corte può adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore e può, in alternativa, pronunciarsi immediatamente sulla decisione sostituendo quella viziata (si fa riferimento al comma 4 nella motivazione).
art. 585, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.
Stabiliscono limiti e preclusioni nel giudizio di impugnazione, in particolare la disciplina dei motivi nuovi e l'impossibilità di ampliare il thema decidendum tramite memorie o argomentazioni svolte solo in sede di discussione; principio richiamato per valutare quali questioni siano state devolute al giudice d'appello.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin)
Richiama il principio secondo cui, nell'ambito del ricorso straordinario ex art. 625-bis, la Corte può procedere con una immediata pronuncia che sostituisce la precedente decisione viziata senza dover necessariamente articolare la procedura in due fasi distinte (caducazione e successiva celebrazione del rinnovato giudizio).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è idoneo a sanare errori percettivi della Corte di cassazione e la Corte può, se accoglie il ricorso, pronunciarsi immediatamente adottando i provvedimenti necessari.
- Quando un giudice afferma la natura "diretta" della confisca di somme di denaro, deve fornire motivazione specifica e accertare la derivazione causale delle somme dal reato; l'assenza di tale motivazione rende la pronuncia viziata e suscettibile di annullamento o rinvio.
- Nel giudizio di impugnazione esistono preclusioni e limiti alla devoluzione delle questioni (art. 585 c.p.p.): le parti devono curare la precisa definizione dei motivi di gravame e il giudice d'appello deve chiarire quando introduce o modifica la qualificazione delle misure ablative, perché tali novità incidono sulla possibilità di impugnazione successiva.
- La Corte deve espressamente pronunciarsi anche sull'eventuale eccedenza delle somme sequestrate rispetto all'importo della misura ablatoria: omissioni su questo punto costituiscono motivo di censura.
- Per la difesa, nella contestazione di misure ablative (confisca diretta vs confisca per equivalente) è strategico chiedere espressa indicazione della prova della percezione del vantaggio e della relazione causale tra reato e beni; l'assenza di prova rafforza l'argomento per ottenere la revoca o qualificazione come confisca per equivalente.
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