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Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento 1) del prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) elaborato dall’I.N.P.S. (atto n. 12592 del 13.07.2017), nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. 387/1987 e all’art. 21 della L. 232/1990; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del T.F.S. ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, con inclusione dei 6 scatti stipendiali previsti dalla predetta disposizione, e dell’art. 21 della L. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, e per la condanna dell’I.N.P.S. a eseguire tale ricalcolo.

Giustizia amministrativa202200718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non include i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda il 1° giugno 2015, all'età di 55 anni e dopo avere maturato 40 anni di contribuzione utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS del 13 luglio 2017, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della l. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost. Ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre accessori, e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio o, in subordine, dal primo pagamento del TFS, e ha contestato la spettanza del beneficio per mancata dimostrazione della presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Ha inoltre contestato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha chiesto anche, in via istruttoria, consulenza tecnica o verificazione per la quantificazione del dovuto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale decorra dall'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito. Poiché l'ordinativo risaliva al 29 maggio 2018 e l'istanza di riliquidazione del 28 aprile 2022 aveva comunque efficacia interruttiva, il diritto non era prescritto. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. 379/1987 non comporta la reviviscenza della disciplina che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, poiché la reviviscenza è istituto eccezionale e non ricorre una volontà legislativa certa in tal senso. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e non impedisce il riconoscimento del beneficio per domande presentate successivamente. L'art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del TFS. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati nella parte lesiva e disposto che l'INPS corrisponda al ricorrente quanto dovuto mediante ricalcolo del TFS, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 724/1994. Interessi e rivalutazione non sono cumulabili: deve essere riconosciuta soltanto la maggiore somma tra i due. La richiesta di consulenza tecnica o verificazione è stata respinta perché non necessaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    sei scatti del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale.

  • art. 21 l. 232/1990

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della pretesa di ricalcolo del TFS.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Disciplina l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile, ma non modifica il regime di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 724/1994

    Disciplina gli accessori sulle somme dovute a titolo previdenziale, richiamato dal giudice per il pagamento del maggiore importo tra interessi e rivalutazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Richiamato dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994 quale disciplina applicabile agli accessori del credito previdenziale.

  • art. 2268, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 13 della l. 804/1973, nel quadro della ricostruzione storica della disciplina dei sei aumenti periodici.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, come modificato dall'art. 11 l. 231/1990

    La disciplina che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso è stata abrogata; non può rivivere per effetto della successiva abrogazione della norma modificatrice.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine servizio, l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, senza che rilevi la natura civile o militare dell'ordinamento di appartenenza.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non ha natura decadenziale: è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e il suo mancato rispetto non esclude il diritto ai sei scatti stipendiali.
  • L'abrogazione della norma che aveva introdotto una limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso non determina la reviviscenza della disciplina limitativa precedente, salvo che una volontà legislativa certa e inequivocabile disponga in tal senso.
  • L'art. 4 del d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non incide sull'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
  • In materia di riliquidazione del trattamento di fine servizio, la prescrizione quinquennale decorre dall'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito; l'istanza amministrativa di riliquidazione costituisce atto interruttivo della prescrizione.
  • Sulle somme dovute a titolo previdenziale non possono essere cumulati interessi e rivalutazione monetaria; spetta esclusivamente la maggiore somma tra i due accessori.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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