Ordinanza n. 892/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, all’esito del procedimento disciplinare n. 3/2024, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 28.4.2026 su parere del Collegio di disciplina; - dell’anzidetto parere del Collegio di disciplina in data 18.3.2026 e della sua nota di comunicazione del 15.5.2026 per sunto; di ogni atto agli stessi preordinato, presupposto consequenziale e comunque connesso, ivi inclusi, in particolare, - la contestazione disciplinare di cui alla nota rettorale prot. 0151685/24 del 7.5.2024; - la riattivazione del procedimento di cui alla nota rettorale prot. 0143187/25 del 27.11.2025; - la proposta motivata di sanzione di cui alla nota rettorale prot. 0006946/26 del 21.1.2026; - la precisazione dei termini dell’incolpazione riferita dal delegato della Rettrice al Collegio di disciplina nella seduta del 13.2.2026; - i verbali, per quanto di interesse, delle due sedute del Collegio del 13.2.2026 e del 26.2.2026; - la comunicazione per sunto della sanzione di cui alla nota rettorale del 15.5.2026 e il parziale rifiuto opposto per implicito dall’Ateneo all’istanza del ricorrente di ostensione integrale del verbale del Consiglio di amministrazione che ha deliberato la comminazione della sanzione, completo dei suoi allegati; - il decreto in data 9.7.2026, comunicato il 10.7.2026, con il quale il prof. Baj, in pretesa applicazione dell’art. 89, comma 2, R.D. 1592/1933, è stato dichiarato decaduto dalla carica di-OMISSIS- per il triennio accademico 2026/2029. - tutti gli atti, provvedimenti, atti e documenti amministrativi, verbali, atti comunque denominati, sconosciuti al ricorrente. Nonché del silenzio formatosi sull’istanza di accesso integrale al verbale del Consiglio di Amministrazione e ai suoi allegati con contestuale domanda ex art. 116, co. 2, c.p.a. di declaratoria del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti predetti con condanna dell’Ateneo al deposito degli stessi agli atti del giudizio, anche ex art. 46, co. 2 e 3, nonché ex art. 65, co. 1, c.p.a. Con riserva di proposizione di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, con conseguente decadenza da un incarico accademico, nonché silenzio e diniego parziale sull'istanza di accesso al verbale del Consiglio di amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano all'esito del procedimento disciplinare, il parere del Collegio di disciplina e gli atti presupposti e conseguenti. Ha inoltre contestato la comunicazione per sunto della sanzione, il parziale rifiuto implicito e il silenzio formatosi sull'istanza di accesso integrale al verbale del Consiglio di amministrazione e ai relativi allegati, formulando domanda di ostensione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e riservandosi motivi aggiunti. Tra gli atti impugnati è compreso anche il decreto con cui è stata dichiarata la decadenza da un incarico accademico. A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto il pregiudizio all'immagine, i danni reputazionali e curriculari, la perdita del diritto di elettorato passivo e, in particolare, la decadenza dalla carica nella Scuola di specializzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che il danno prospettato non presentasse carattere di irreparabilità, poiché un eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe fatto venir meno ex tunc gli effetti della sospensione e delle sanzioni accessorie. Gli eventuali ulteriori pregiudizi sarebbero stati suscettibili di ristoro per equivalente. L'ordinanza non definisce nel merito le censure di illegittimità dedotte contro la sanzione disciplinare, gli atti del procedimento o il silenzio sull'accesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata negata per mancanza del periculum in mora.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per la domanda di declaratoria del diritto di accesso; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.
art. 46, commi 2 e 3, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di deposito degli atti nel giudizio; l'ordinanza non definisce la relativa questione.
art. 65, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta istruttoria di acquisizione degli atti; nessuna decisione specifica risulta adottata sul punto.
art. 89, comma 2, R.D. 1592/1933
Indicato nell'atto impugnato quale disposizione asseritamente applicata per la dichiarazione di decadenza dall'incarico accademico; la sua legittimità applicativa non è esaminata nell'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una sanzione amministrativa non può essere concessa quando il pregiudizio allegato non presenta carattere di irreparabilità e l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consentirebbe la rimozione ex tunc degli effetti dell'atto.
- I pregiudizi reputazionali, curriculari e relativi alla perdita di incarichi o prerogative possono non integrare il periculum in mora quando, secondo la valutazione cautelare del giudice, risultino suscettibili di ristoro per equivalente o di reintegrazione conseguente all'eventuale annullamento dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →