Sentenza n. 110/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari nella forma della sospensiva “propulsiva”, -a) del provvedimento in data 13.9.2024, notificato in data 16.9.2024, con cui la Provincia di Cuneo ha stabilito di “non accogliere l’istanza presentata dalla ditta...intesa ad ottenere l’approvazione del progetto e rilascio autorizzazione [ex art. 208 del d.lgs. 152/2006] all’esercizio attività di raccolta per messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi”; -b) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi specificamente: - il parere del Comune di Ceresole d’Alba in data 19.7.2024, prot. n. 3466/10.9, con cui il Comune stesso ha espresso “parere di diniego” al rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 di cui sopra; - per quanto possa occorrere, il parere del Comune di Ceresole d’Alba in data 3.5.2024, prot. n. 2042/10.9; - sempre per quanto possa occorrere, i verbali della Conferenza dei servizi in data 11.4.2024 e in data 11.7.2024, nella parte in cui recepiscono il parere negativo espresso del Comune di Ceresole d’Alba in merito al rilascio della suddetta autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, nonché nella parte in cui affermano che il parere negativo del Comune sarebbe ostativo al rilascio dell’autorizzazione stessa; - e la deliberazione del Consiglio comunale di Ceresole d’Alba in data 5.10.2021, n. 31, con cui il Comune ha approvato la variante parziale n. 12 al PRGC, nonché l’art. 35/1, lett. “b”, delle NTA al PRGC, che è stato introdotto da tale variante e che il Comune di Ceresole d’Alba ha ritenuto ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego provinciale dell'autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli fuori uso, unitamente al parere urbanistico negativo comunale e agli atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto l'esclusione dell'impianto dalla procedura di VIA e aveva poi presentato domanda di autorizzazione unica ex artt. 208 e 231 d.lgs. 152/2006. Nella conferenza di servizi la Provincia, l'ASL e l'ARPA avevano espresso valutazioni favorevoli, mentre il Comune aveva manifestato parere contrario ritenendo l'impianto incompatibile con la disciplina urbanistica dell'area P2 e, in particolare, con l'art. 35/1, lett. b), delle NTA, che vietava insediamenti produttivi comportanti deposito o trattamento di rifiuti. La Provincia aveva tuttavia ritenuto il parere comunale prevalente e aveva respinto l'istanza. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 e dei principi di buon andamento, per avere la Provincia attribuito al Comune un sostanziale potere di veto nonostante la decisione maggioritaria favorevole della conferenza; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria per la mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto; tardività e novità del parere comunale scritto; erronea qualificazione dell'attività come nuovo insediamento, nonostante l'esistenza di una precedente attività analoga nel medesimo sito; perplessità e contraddittorietà nell'interpretazione dell'art. 35/1, lett. a) e b), delle NTA; illegittimità della lett. b) dell'art. 35/1 per contrasto con l'art. 208 d.lgs. 152/2006, con i principi della legge n. 241/1990, con l'art. 97 Cost. e con l'art. 41 Cost., nonché per manifesta irragionevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo principale perché l'art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006 impone che la decisione della conferenza di servizi sia assunta a maggioranza e non attribuisce al Comune un potere di veto. Nel caso concreto, la Provincia, l'ASL e l'ARPA erano favorevoli, mentre soltanto il Comune era contrario; nondimeno la Provincia si era rimessa automaticamente alla posizione comunale, prima nel corso della conferenza, poi nel preavviso di rigetto e infine nel provvedimento conclusivo. La motivazione finale, che dichiarava prevalente il parere comunale, non spiegava perché la posizione maggioritaria favorevole dovesse essere recessiva e celava quindi un'illegittima attribuzione di rilevanza decisiva al dissenso comunale. La Provincia avrebbe potuto anche superare la disciplina urbanistica locale, poiché l'autorizzazione ex art. 208, comma 6, può costituire variante urbanistica automatica, ma avrebbe dovuto motivare puntualmente tale scelta e la ponderazione degli interessi coinvolti. È stato inoltre accolto il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990: le osservazioni del proponente non sono state esaminate dall'autorità procedente, ma sono state trasmesse soltanto al Comune per un atipico contraddittorio bilaterale. Il Comune si è limitato a confermare il precedente diniego e la Provincia ha recepito tale posizione senza fornire una replica autonoma. Sono stati respinti gli altri motivi. Il parere comunale scritto del 19 luglio 2024, pur successivo all'ultima seduta della conferenza, era rilevante soltanto per la parte recepita nel diniego finale e non introduceva, su tale profilo, una ragione diversa da quella già espressa oralmente: l'incompatibilità con le NTA. Le ulteriori considerazioni comunali su pericolosità geomorfologica, vicinanza all'area residenziale, adeguamento edilizio e possibile presenza di amianto non erano state poste a fondamento del diniego provinciale. È stata ritenuta corretta la qualificazione dell'iniziativa come nuovo insediamento, essendo cessata nel 2019 la precedente attività analoga e risultando l'art. 35/1, lett. b), introdotto nel 2021. Il rinvio dell'art. 36/1 delle NTA all'art. 35/1 è stato interpretato come riferito sia alla lett. a) sia alla lett. b), sicché il divieto urbanistico comprendeva anche gli impianti di trattamento dei rifiuti indipendentemente dalla concreta nocività accertata. Tuttavia tale disciplina locale non costituiva un ostacolo assoluto, potendo essere superata dall'autorizzazione ex art. 208; non è stata quindi ritenuta illegittima per il solo fatto di prevedere una destinazione urbanistica incompatibile. Le scelte urbanistiche comunali restano sindacabili solo in presenza di abnormità o palese travisamento, non ravvisati nel caso concreto. La Provincia di Cuneo è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006
decisione assunta a maggioranza
La conferenza di servizi decide a maggioranza; il Comune non dispone di un potere di veto sull'autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti.
art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
L'autorizzazione positiva può superare le previsioni urbanistiche locali incompatibili e costituire variante urbanistica automatica; l'esercizio di tale potere richiede comunque una motivazione adeguata.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate contro il preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate dall'autorità procedente, che deve fornire una motivazione autonoma e non può limitarsi a recepire la posizione di un'altra amministrazione.
art. 1 l. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi di buon andamento, leale collaborazione, correttezza e trasparenza.
art. 36/1 delle NTA al PRGC
le attività produttive nocive, in particolare vale quanto previsto dall’art. 35/1
Il rinvio all'intero art. 35/1 comprende sia la lett. a) sia la lett. b), sicché l'esclusione delle attività produttive nocive ricomprende anche gli insediamenti comunque vietati dalla lett. b).
art. 35/1, lett. b), delle NTA al PRGC
non è comunque consentita ... la realizzazione né il recupero edilizio di costruzioni, attrezzature ed impianti di qualsiasi tipo destinate ad insediamenti produttivi che comportino ... il deposito o il trattamento in qualunque forma di rifiuti di qualsiasi tipo o di derivati dai rifiuti di qualsiasi tipo
La disposizione introduce un divieto urbanistico generale per gli insediamenti produttivi comportanti deposito o trattamento di rifiuti; la sua incompatibilità con il progetto non impedisce, in assoluto, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208, che può operare in variante urbanistica.
art. 97 Cost.
È richiamato tra i parametri dedotti, ma la relativa censura non è stata accolta.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non impedisce la previsione di destinazioni urbanistiche incompatibili con determinati impianti, purché operi il meccanismo autorizzatorio previsto dall'art. 208 d.lgs. 152/2006.
Massime di principio
- Nella conferenza di servizi prevista dall'art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, la decisione deve essere assunta a maggioranza e il Comune non può esercitare un potere di veto fondato sulla sola contrarietà urbanistica al progetto.
- L'autorità procedente non può attribuire automaticamente prevalenza al parere negativo del Comune quando gli altri enti partecipanti alla conferenza si sono espressi favorevolmente; deve ponderare le posizioni emerse e motivare specificamente le ragioni dell'eventuale scelta di discostarsi dalla maggioranza.
- L'autorizzazione prevista dall'art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006 può sostituire i pareri e le autorizzazioni degli enti locali e costituire variante allo strumento urbanistico, superando previsioni locali incompatibili; tale effetto non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare la valutazione positiva del progetto e il superamento della disciplina urbanistica.
- Le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 devono essere esaminate dall'autorità procedente, che deve confrontarsi con il loro contenuto nella motivazione finale; è illegittimo instaurare un contraddittorio meramente bilaterale con l'amministrazione autrice del parere ostativo e recepirne automaticamente la conferma.
- Una previsione urbanistica che vieti determinati insediamenti di trattamento o deposito di rifiuti non è, per ciò solo, illegittima né costituisce un ostacolo assoluto all'iniziativa economica, poiché l'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 può operare in variante; le scelte urbanistiche sono sindacabili solo in presenza di abnormità o palese travisamento dei fatti.
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