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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32525/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per i capi C e D (frode fiscale, art. 2 d.lgs. 10/03/2000 n.74), deducendo: 1) applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in ragione del pagamento integrale del debito tributario mediante adesione alla "pace fiscale" (ultima rata pagata il 29/02/2024); 2) prescrizione del reato di cui al capo C, per effetto del decorso dei termini prima del deposito della motivazione; 3) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria in ordine all'affermazione della responsabilità, soprattutto quanto alla qualificazione delle "retrocessioni" di somme come elementi di prova decisivi; 4) carenza motivazionale circa la parziale inesistenza delle prestazioni fatturate; 5) contestazione dell'elemento soggettivo del dolo di evasione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto per carenza di specificità e per essersi limitati a proporre ricostruzioni alternative non confrontandosi con la decisione impugnata. Ha rilevato che il capo C si è estinto per prescrizione maturata il 30/09/2024 e ha annullato senza rinvio la condanna relativa a quel capo. Ha invece accolto il primo motivo nella parte in cui richiede di valutare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022 e l'art.13 comma 3-ter d.lgs. n.74/2000 introdotto dal d.lgs. n.87/2024) che riconoscono rilievo al pagamento del debito e ad altri indici; perciò ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia la valutazione relativa al capo D affinché sia riconsiderata l'applicabilità dell'art.131-bis. Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte riconosce che le modifiche apportate dal d.lgs. n.150/2022 sono di natura sostanziale e possono operare retroattivamente; il comportamento successivo (es. pagamento del debito) va valutato nel giudizio complessivo sulla particolare tenuità e può incidere sull'applicabilità dell'esimente.

  • art. 13 comma 3-ter d.lgs. n.74/2000 (introdotto dal d.lgs. n.87/2024)

    "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"

    La norma prescrive che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità, il giudice dia prevalente rilievo a uno o più indici (tra cui l'adempimento integrale del pagamento secondo la rateizzazione). La Corte ha ritenuto che la valutazione di tali indici debba essere effettuata ex novo dal giudice del rinvio.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato l'art.131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto le modifiche di natura sostanziale con effetto retroattivo nei procedimenti non definitivi e quindi valutabili in Cassazione e d'ufficio.

  • d.lgs. n.87/2024 (modifica art.13 d.lgs. n.74/2000)

    Ha introdotto il comma 3-ter nell'art.13 del d.lgs. n.74/2000, conferendo rilevanza al pagamento del debito e ad altri indici nel giudizio sulla particolare tenuità; la Corte ha disposto il rinvio per nuova valutazione alla luce di tale disposizione.

  • art. 2 d.lgs. 10/03/2000 n.74 (ricognizione del reato contestato)

    Indica la fattispecie di frode fiscale contestata: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la condanna poggi su un compendio probatorio idoneo, tranne per il capo C ormai prescritto.

  • art. 606 comma 1 c.p.p. (motivi di ricorso)

    La Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per mancata specificità e per non aver confutato puntualmente le ragioni della decisione impugnata, secondo i requisiti dell'art.606 c.p.p.

  • art. 581 c.p.p. (specificità dei motivi)

    Richiama il criterio di specificità dei motivi di ricorso; ricorsi generici o volti a ricostruzioni alternative sono inammissibili.

  • art. 157 c.p. (prescrizione)

    Il reato indicato nel capo C è stato dichiarato estinto per prescrizione maturata il 30/09/2024; la Cassazione ha annullato senza rinvio per quel capo.

  • art. 133 comma 1 c.p. (parametri per la determinazione della pena e valutazione dell'entità dell'offesa)

    La Corte indica che la valutazione della particolare tenuità va svolta alla stregua dei parametri dell'art.133 c.p., valutando l'entità complessiva dell'offesa anche alla luce delle condotte successive.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale o l'adempimento concordato del debito tributario successivo al reato può essere valutato ai fini dell'applicazione dell'esimente per particolare tenuità ex art.131-bis c.p.; le modifiche normative possono incidere retroattivamente se di natura sostanziale.
  • Le modifiche all'art.13 del d.lgs. n.74/2000 (comma 3-ter) richiedono al giudice di dare prevalente rilievo ad indici quali l'entità dello scostamento, l'adempimento rateale integrale, il debito residuo e la situazione di crisi nel valutare la non punibilità.
  • La prescrizione sopravvenuta rispetto al deposito della motivazione o al giudizio di legittimità estingue il reato: la Corte può annullare senza rinvio la condanna relativa al capo estinto per prescrizione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; ricostruzioni alternative, generiche o puramente speculative sono inammissibili.
  • Nel giudizio su frode fiscale la responsabilità può fondarsi su un compendio probatorio (accertamenti della Guardia di Finanza, dichiarazioni, verbali) e non solo su presunzioni tributarie; le cosiddette "retrocessioni" vanno inserite nella valutazione complessiva della prova e non possono, da sole, costituire prova definitiva dell'elemento soggettivo.
  • Se la Corte di legittimità ritiene applicabile una nuova disciplina che modifica i presupposti di non punibilità, può disporre il rinvio a nuova valutazione del giudice di merito, limitando il rinvio alle questioni non estinte per prescrizione.

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