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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20268/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

I confinanti avevano convenuto in giudizio i proprietari del fondo limitrofo lamentando, in sintesi, che la trasformazione del fondo vicino avesse comportato l’alterazione del piano di campagna, l’elevazione del terreno e l’utilizzazione del muro di confine come muro di fabbrica, con conseguente violazione delle distanze legali e creazione di una servitù di veduta; avevano inoltre dedotto la realizzazione di una casetta ENEL a distanza inferiore a quella legale, il transito di mezzi pesanti su un terreno di loro proprietà e l’installazione di impianti tecnologici non autorizzati. I convenuti avevano chiesto in riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla cosiddetta via alzaia, sostenendo anche che la strada fosse gravata da pubblica servitù, e avevano chiesto l’arretramento di alcuni manufatti in muratura posti sul fondo degli attori. In appello la domanda principale venne respinta e l’incidentale dichiarato inammissibile. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 873 c.c., oltre che della normativa edilizia regionale e comunale, per mancata considerazione della disciplina sopravvenuta più favorevole e per erronea ricostruzione dei fatti relativi a sopraelevazione e natura del muro; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull’acquisto per usucapione della servitù di passaggio e sulla via alzaia, censurando anche la valutazione delle prove; 3) violazione delle norme sulle distanze e sulla forma dei negozi, per avere la sentenza riconosciuto un diritto al mantenimento di manufatti preesistenti in base alla sola ipotesi di un consenso del precedente proprietario. I resistenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità del loro appello incidentale, lamentando violazione delle norme sulle preclusioni e costituzione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti esposti in motivazione, dichiarando inammissibile il secondo motivo; ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di considerare la disciplina regionale sopravvenuta, che non è un fatto ma una fonte normativa rilevante ai fini della verifica della persistenza dell’illegittimità dell’opera; ha inoltre giudicato inammissibili le doglianze sul vaglio probatorio e sull’usucapione, perché dirette a ottenere un riesame del merito. È stato poi ritenuto fondato il motivo relativo ai manufatti preesistenti, poiché il richiamo a un presunto consenso del precedente proprietario era una mera ipotesi priva di adeguato riscontro probatorio e di base giuridica idonea a fondare il diritto al mantenimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo/inammissibile per la tardiva costituzione degli appellati, secondo la giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non è consentito usarla per censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola diversa; non è deducibile per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio.

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze legali nelle costruzioni va coordinata con la normativa urbanistica e regolamentare applicabile, anche sopravvenuta, se più favorevole e meno restrittiva.

  • art. 54 del regolamento edilizio del Comune di Castiglione del Lago

    Norma regolamentare invocata come più favorevole dai ricorrenti, che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare nell’accertamento delle distanze.

  • art. 24, co. 1, lett. e) del regolamento regionale n. 9 del 3/11/2008

    Fonte normativa regionale sopravvenuta, da esaminare per verificare se introduca un regime meno restrittivo in materia di distanze e manufatti.

  • art. 24, co. 2, lett. e) del regolamento regionale n. 2 del 18/2/2015

    Fonte normativa regionale sopravvenuta, il cui eventuale regime più favorevole può incidere sull’illegittimità dell’opera preesistente.

  • art. 52 del r.d. n. 959/1913

    Richiamato nel motivo sull’asserita destinazione a via alzaia e sulla servitù di passaggio, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta al riesame del fatto.

  • artt. 1031 e 1158 c.c.

    Richiamati in tema di usucapione della servitù di passaggio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 348-ter, co. 5, c.p.c.

    Nel caso di appello rigettato, per dedurre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., occorre indicare e confrontare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza d’appello, dimostrando che siano diverse.

  • art. 873 c.c.

    È fondato il motivo che censura il riconoscimento del mantenimento di manufatti asseritamente fuori distanza quando la motivazione si fonda solo su un presunto consenso del precedente proprietario, non supportato da prova e giuridicamente inidoneo.

  • art. 59 Regolamento comunale edilizio del Comune di Castiglione del Lago

    Norma richiamata in relazione alle distanze dei manufatti e alla loro conformità urbanistico-edilizia.

  • art. 889 c.c.

    Richiamato tra le norme sulle distanze; la Corte ha accolto la doglianza relativa all’insufficienza della motivazione sul mantenimento dei manufatti.

  • artt. 1350 e 1351 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare l’assunto del consenso del precedente proprietario; la Corte ha escluso che una simile affermazione ipotetica valga a fondare un diritto al mantenimento.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale; la censura è stata respinta come infondata.

  • art. 166 c.p.c.

    Norma sulle preclusioni di costituzione in appello richiamata nel ricorso incidentale; la Corte ha confermato la tardività dell’appello incidentale.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Il rinvio dell’udienza disposto ex art. 168-bis non incide sul termine per la tempestiva costituzione ai fini dell’appello incidentale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La disposizione svolge funzione di filtro e consente una declaratoria di inammissibilità quando il motivo contrasti con un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità secondo i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, il giudice di merito deve considerare anche la normativa sopravvenuta più favorevole, poiché essa può rendere non più illegittima la situazione di fatto, pur senza effetti retroattivi in senso proprio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si allega l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione di un valore legale/probatorio diverso da quello previsto.
  • La doglianza di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di norme sull’usucapione è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione, quando vi sia stata doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Un presunto consenso del precedente proprietario, se affermato solo in via ipotetica e senza adeguato riscontro probatorio, non è sufficiente a fondare un diritto al mantenimento di manufatti asseritamente realizzati in violazione delle distanze legali.
  • L’appello incidentale è tardivo se la parte si costituisce oltre i termini di legge; il rinvio dell’udienza ex art. 168-bis c.p.c. non sposta il termine per la costituzione ai fini della tempestività dell’impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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