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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28074/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cantatore impugnava la sentenza di condanna per l'esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 348 cod. pen.), per fatti accertati il 05/11/2018: si sarebbe qualificato come avvocato e depositato un atto di pignoramento navale relativo a una motocisterna di Calisa s.p.a., nonostante la radiazione dall'albo avvenuta il 05/11/1996. Contestava inoltre l'applicazione della recidiva aggravante (art. 99, comma 3 cod. pen.), sostenendo che il certificato del casellario risultava affetto da iscrizioni errate o da condanne successivamente cancellate/estinte, sicché avrebbe avuto un solo precedente irrevocabile (sentenza del 02/03/2005) e dunque al più recidiva semplice. Lamentava altresì che l'atto depositato non richiedeva il titolo di avvocato in quanto si sarebbe trattato della mera consegna di un atto per successiva notifica, che l'atto era inidoneo all'esecuzione del pignoramento e che operava su incarico e non in rappresentanza delle parti; infine contestava la negazione dei benefici di legge basata su sentenze posteriori ai fatti.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ritenendo che le censure proposte escano dal perimetro del rimedio per errore di fatto, che è limitato agli errori percettivi riconducibili a svista della Corte di cassazione nella lettura degli atti. In particolare: (i) la doglianza circa la recidiva solleva profili nuovi e valutativi non dedotti previamente in cassazione (violazione del principio di autosufficienza del ricorso), pertanto inammissibile; (ii) la censura relativa all'art. 348 cod. pen. era già stata percepita e adeguatamente respinta nella decisione impugnata, la quale ha ritenuto che il deposito del pignoramento navale costituisse atto di impulso giudiziale funzionale alla procedura di espropriazione e quindi non meramente stragiudiziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Ritenuto applicabile quando l'attività svolta assume carattere di atto giudiziale o di impulso funzionale a una procedura esecutiva (qui il deposito del pignoramento navale), anche se l'atto poteva essere materialmente compiuto dalla parte; l'elemento rilevante è la natura e la funzione dell'atto, non la mera consegna

  • art. 99 cod. pen., comma 3

    La recidiva si valuta sulla base delle condanne irrevocabili presenti nel casellario al momento rilevante; cancellazioni o estinzioni devono essere provate e dedotte nei gradi di giudizio; questioni nuove non sollevate in cassazione non possono essere riproposte con il rimedio per errore di fatto

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi (svista) nella lettura degli atti interni al giudizio che abbiano determinato una diversa decisione; non copre errori di giudizio o nuove valutazioni fattuali non precedentemente dedotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a irrogare una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende

  • art. 646 cod. nav.

    Norma richiamata per spiegare che l'autorità marittima o il giudice dell'esecuzione possono adottare provvedimenti per impedire la partenza di una nave; giustifica la qualificazione del deposito del pignoramento navale come atto funzionale all'esecuzione

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che ritiene travisati e allegarli quando necessario

Massime di principio

  • Il rimedio per errore di fatto (art. 625-bis) è limitato agli errori percettivi della Corte e non può essere usato per rinnovare questioni fattuali o valutative nuove rispetto a quelle già esaminate in cassazione
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che tutte le doglianze rilevanti, e gli atti che si assume travisati, siano dedotti e documentati nel ricorso di legittimità; mancanze in tal senso rendono inammissibili censure successive
  • Nella valutazione della recidiva si considerano le condanne irrevocabili presenti al momento rilevante; eventuali cancellazioni o estinzioni devono essere provate e tempestivamente dedotte nei gradi di giudizio
  • Per l'illecito di esercizio abusivo della professione (art. 348), non è decisiva la mera consegna materiale di un atto: se l'atto ha natura o funzione di impulso giudiziale o è strumentale a una procedura esecutiva, può integrare l'esercizio abusivo anche se materialmente compiuto per incarico della parte
  • Se si intende contestare la natura di un atto (stragiudiziale vs giudiziale) o la rilevanza delle annotazioni del casellario, occorre produrre documentazione probatoria e sollevare la questione tempestivamente nei gradi di giudizio per evitare l'inammissibilità successiva

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