Sentenza n. 2373/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento per l'annullamento della graduatoria definitiva del 23.12.25 degli studenti ammessi all'erogazione della borsa di studio relativo “Bando di concorso per l'assegnazione della borsa di studio Adisurc per l'anno accademico 2025/2026, pubblicata in data 23.12.25 sullo “sportello online- nell'area privata- dell'Adisurc ; dell'esito pubblicato sullo “sportello online-area privata- dell'Adisurc ” con cui l'odierna ricorrente è stata informata dell'esclusione e/o decadenza dalla borsa di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e comunicazione di esclusione dalla borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026 per superamento del limite reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già negli anni precedenti idonea e assegnataria della borsa di studio, aveva presentato domanda per l’anno accademico 2025/2026. L’esito provvisorio la dichiarava idonea per merito ma esclusa per motivi reddituali, poiché il valore ISPE risultante dall’attestazione ISEE allegata superava il limite previsto dal bando. Rilevati errori materiali nell’ISEE originariamente prodotto, la ricorrente richiedeva all’INPS una nuova attestazione e, dopo averla ottenuta e prima della graduatoria definitiva, presentava all’Adisurc un’istanza in autotutela, allegando l’ISEE corretto, dal quale risultavano valori inferiori ai limiti del bando. L’amministrazione non considerava tale istanza e confermava l’esclusione nella graduatoria definitiva. Con l’unico motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, per mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che l’errore documentale era emendabile e che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione o integrazione della documentazione, nel rispetto della buona fede e dell’affidamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il soccorso istruttorio ha portata generale e si applica anche alle procedure concorsuali, purché sia rispettata la par condicio e l’integrazione non attribuisca un vantaggio indebito rispetto agli altri partecipanti. Nel caso concreto, la ricorrente aveva prodotto, prima della graduatoria definitiva, una nuova attestazione ISEE dalla quale risultava il possesso dei requisiti reddituali previsti dal bando; l’amministrazione, omettendo di esaminare l’istanza e la documentazione correttiva, aveva illegittimamente confermato l’esclusione. È stata annullata la graduatoria nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio consente all’amministrazione di richiedere chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni della documentazione e trova applicazione generale anche nelle procedure concorsuali, quando l’intervento non altera la par condicio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando il ricorso risulta manifestamente fondato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio ha portata generale e può trovare applicazione anche nelle procedure concorsuali e selettive, purché la regolarizzazione o integrazione documentale non alteri la par condicio tra i partecipanti.
- Quando l’esclusione dipende da un errore materiale o da una carenza facilmente emendabile nella documentazione, l’amministrazione deve valutare l’attivazione del soccorso istruttorio, soprattutto se l’interessato dimostra, prima della definizione della procedura, il possesso sostanziale del requisito richiesto.
- La produzione, prima dell’adozione della graduatoria definitiva, di una documentazione corretta dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal bando impone all’amministrazione di esaminarla e di non confermare automaticamente l’esclusione sulla base della documentazione originaria errata.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la formazione tardiva di un requisito sostanziale, ma può servire a documentare o regolarizzare un requisito già posseduto senza arrecare un vantaggio indebito rispetto agli altri candidati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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