Sentenza del 02/07/2018 n. 2181 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Sintetico - Redditometro - Onere della prova - Incombe sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che le spese contestate fossero giustificate dalla disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, risultanti nella sua disponibilità finanziaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La disponibilità di somme sufficienti sul conto corrente non è, da sola, idonea a superare l'accertamento. Il contribuente deve provare sia l'effettiva percezione di redditi ulteriori, esenti o soggetti a ritenuta, sia la continuità del loro possesso durante l'intero periodo in cui sono state sostenute le spese contestate. Una mera disponibilità patrimoniale, anche potenzialmente derivante da fonti illecite o comunque sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, non dimostra la provenienza lecita e la permanenza delle somme e non invalida l'accertamento redditometrico.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio nell'applicazione del redditometro è necessario che il contribuente dimostri non solo di aver conseguito ulteriori redditi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, sufficienti a giustificare le spese sostenute, ma anche la continuità del possesso dei medesimi per l'arco temporale delle spese medesime.
In caso di accertamento redditometrico, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata della provenienza delle somme utilizzate e della loro disponibilità continuativa nel periodo rilevante; non basta dimostrare che tali somme fossero presenti in un determinato momento.
Massime di principio
- Nel redditometro, la prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare analiticamente la provenienza delle risorse utilizzate per sostenere le spese contestate.
- La mera presenza di disponibilità liquide o di un saldo bancario capiente non prova né la lecita provenienza delle somme né la loro disponibilità per tutta la durata del periodo considerato.
- I redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte possono giustificare le spese solo se il contribuente dimostra documentalmente sia il loro conseguimento sia la continuità del possesso.
- La documentazione deve collegare temporalmente le somme alle spese contestate; una prova generica, riferita a disponibilità patrimoniali non datate o non tracciate, è normalmente insufficiente.
- La sproporzione tra spese sostenute e redditi dichiarati non viene superata dalla semplice disponibilità di fondi, soprattutto se non è chiarita la loro origine lecita e il loro effettivo impiego.
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