Sentenza n. 2591/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 19077 del 27.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data ed avente ad oggetto: “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2013 per RTti”; b) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 53 del 05.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10.01.2023 ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU anno 2013. Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.”; c) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot n. 0250414 del 20.12.2021 avente ad oggetto la determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale comprensivo del recupero per l’anno 2013; d) delle richiamate deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 286 del 25.03.2019, n. 516 del 28.05.2019, n. 585 del 20.06.2019, n. 914 del 04.11.2019; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’ASL relativi alla determinazione e al recupero della regressione tariffaria per prestazioni sanitarie dell’anno 2013, inclusa la richiesta di restituzione di somme e di emissione di nota di credito
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la nota con cui l’ASL ha chiuso il procedimento di recupero della regressione tariffaria relativa all’anno 2013, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, la precedente determinazione del saldo amministrativo-contabile e le deliberazioni aziendali presupposte. L’ASL aveva rilevato che la struttura aveva fatturato prestazioni per euro 495.867,81, a fronte di un tetto riconosciuto di euro 363.746,55 e di pagamenti effettuati per euro 417.042,69, chiedendo la restituzione di euro 53.296,14 e l’emissione di una nota di credito per euro 78.825,12. La ricorrente ha dedotto: tardività della definizione e dell’applicazione della regressione tariffaria, intervenuta molti anni dopo l’esercizio di riferimento; lesione dell’affidamento sull’irretrattabilità della propria situazione patrimoniale, anche per mancata ricezione delle comunicazioni previste dal contratto; violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria né la determinazione autoritativa dei tetti di spesa, la rettifica della capacità operativa o la distribuzione della spesa tra attività assistenziali. Le censure attenevano esclusivamente alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria e, quindi, alla concreta debenza delle somme nel rapporto patrimoniale tra ASL e struttura accreditata. Secondo il TAR, gli atti dell’ASL erano strumentali alla definizione del rapporto di credito e la posizione azionata aveva natura di diritto soggettivo, secondo lo schema obbligo-pretesa, senza esercizio di un potere autoritativo volto alla tutela di interessi generali. La circostanza che la regressione fosse stata adottata all’esito di un procedimento amministrativo non modificava il riparto di giurisdizione. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali»
La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione e soggetto accreditato o concessionario, quando non venga in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, ai fini della motivazione, precedenti conformi relativi alla medesima questione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate concernenti esclusivamente la concreta debenza dei corrispettivi, il recupero di somme e l’applicazione della regressione tariffaria hanno natura patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando non siano contestati gli atti autoritativi di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva relativa ai servizi pubblici non si estende alle controversie riconducibili allo schema obbligo-pretesa, nelle quali non venga in rilievo un potere discrezionale o autoritativo dell’amministrazione per la tutela di interessi generali.
- La circostanza che la regressione tariffaria sia stata determinata all’esito di un procedimento amministrativo non attribuisce, di per sé, natura di interesse legittimo alla posizione dedotta né radica la giurisdizione amministrativa, se la controversia resta limitata al rapporto patrimoniale e alla quantificazione dei corrispettivi.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →