Cassazione Civile, Ordinanza n. 27802/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia origina da un verbale di violazione del Codice della strada relativo all'istituzione e alla disciplina di una ZTL. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo da parte del Prefetto e l'emissione di ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma modesta, l'interessato propose opposizione davanti al Giudice di pace, che accolse il ricorso e annullò la sanzione, ma compensò integralmente le spese di primo grado richiamando generiche ragioni di opportunità e il fatto che il ricorrente si fosse difeso personalmente. In appello il Tribunale confermò la compensazione. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta integralmente l'opposizione, le spese avrebbero dovuto gravare sulla parte soccombente e che la motivazione addotta per la compensazione era apparente, illogica e comunque estranea alle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ratione temporis; ha inoltre contestato il riferimento al difetto di normazione comunale sulla ZTL, poiché esso costituiva proprio la ragione dell'accoglimento della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha ribadito che, dopo la parziale caducazione dell'art. 92 c.p.c. ad opera della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, sopravvenienze su tali questioni o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità pari o superiore alle ipotesi tipiche. Ha quindi osservato che né la qualità di avvocato della parte che si autodifende, né il fatto che l'accoglimento dell'opposizione dipendesse dall'illegittima istituzione della ZTL, integravano una valida ragione di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., perché non era stata indicata alcuna delle circostanze tassative richieste dalla norma. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame limitato al governo delle spese e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 203 D.L. n. 285/1992
norma richiamata per l'opposizione amministrativa avverso il verbale di violazione del Codice della strada.
art. 205 D.L. n. 285/1992
norma richiamata per l'opposizione giurisdizionale al provvedimento prefettizio.
art. 7, co. 1/F e 15 c.d.s.
disposizioni del Codice della strada la cui violazione aveva dato origine alla sanzione amministrativa.
art. 91 c.p.c.
esprime il principio di soccombenza, invocato dal ricorrente per sostenere che le spese dovessero essere poste a carico della parte soccombente.
art. 92, co. 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come interpretata alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
dedotti per denunciare violazione di legge e nullità della motivazione sul regolamento delle spese.
art. 370, co. 1, c.p.c.
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Avvocatura dello Stato ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale
ha inciso sull'art. 92 c.p.c. restringendo ulteriormente le ipotesi di compensazione delle spese.
D.L. n. 132 del 2014
intervento normativo ricordato come base della disciplina vigente dell'art. 92 c.p.c. dopo le modifiche sulle spese di lite.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche legislative e dalla parziale caducazione costituzionale, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di una delle ipotesi tassative previste dalla norma, oltre alla soccombenza reciproca.
- Non sono idonee a fondare la compensazione ragioni generiche di opportunità, né la circostanza che una parte si sia difesa personalmente, se non accompagnate dalla ricorrenza di una specifica ipotesi legale.
- L'accoglimento integrale della domanda o dell'opposizione impone, in linea di principio, l'applicazione del criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice motivi la compensazione entro i rigorosi confini dell'art. 92 c.p.c.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve dare conto in concreto della novità assoluta della questione, del mutamento di giurisprudenza o di sopravvenienze/assoluta incertezza aventi gravità ed eccezionalità equivalenti; altrimenti la compensazione è illegittima.
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