Cassazione Civile, Ordinanza n. 32695/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione presunti maggiori redditi conseguiti in due annualità d'imposta. Il giudice di merito aveva accolto solo in parte l'impugnazione del contribuente e, per l'anno 2010, aveva escluso la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento ritenendo che la notizia di reato fosse stata trasmessa prima del processo verbale di constatazione che avrebbe accertato la condotta penalmente rilevante, e quindi prima del presupposto necessario per l'informativa di reato. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nel testo previgente, e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3. Sostiene che il raddoppio opera quando, al momento della denuncia, sussistano i presupposti dell'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva redazione di un PVC contenente contestazioni, e che nel caso concreto la denuncia sarebbe comunque intervenuta entro il termine ordinario, con conseguente operatività della disciplina transitoria di salvezza degli atti già notificati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di raddoppio dei termini di accertamento tributario, ciò che rileva è la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non la formale e preventiva redazione di un processo verbale di constatazione recante la contestazione del reato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale, e ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata a tali principi, avendo escluso il raddoppio solo perché la denuncia era stata inviata prima del PVC. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Nel testo applicabile ratione temporis, prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Nel testo applicabile ratione temporis, disciplina analogo raddoppio dei termini per l'IVA.
D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1, 2 e 3
La norma transitoria salva gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto, e richiama la disciplina del raddoppio in relazione agli atti già emessi o ai PVC conosciuti entro tale data.
art. 331 c.p.p.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di denuncia penale.
D.Lgs. n. 74 del 2000
Costituisce il catalogo dei reati tributari che possono far sorgere l'obbligo di denuncia.
L. n. 4 del 1929, art. 24
È richiamata in relazione al processo verbale di constatazione come atto previsto dalla legge.
art. 11 disp. prel. c.c., comma 1
È evocato per escludere una vera e propria retroattività della disciplina, spiegando l'effetto sul protrarsi dei termini non ancora scaduti.
art. 53 Cost.
È richiamato per sottolineare il favor per l'effettività della pretesa impositiva in ossequio alla capacità contributiva.
art. 112 Cost.
È richiamato per collegare il raddoppio al dovere di esercizio dell'azione penale e all'interesse pubblico alla repressione dei reati.
Massime di principio
- Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento tributario, il presupposto decisivo è la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.
- Il contribuente che eccepisce la decadenza dell'Ufficio non può contestare nel giudizio tributario l'effettiva configurabilità del reato, ma deve allegare e provare la mancanza dei presupposti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia.
- Ai fini del raddoppio, è sufficiente la presenza di seri indizi di reato che rendano doverosa la denuncia, senza che sia necessaria una preventiva contestazione formalizzata in un processo verbale di constatazione contenente tutte le valutazioni sul fatto penalmente rilevante.
- La disciplina transitoria del D.Lgs. n. 128 del 2015 salva gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi già notificati, con conseguente permanenza del raddoppio per gli atti rientranti nel perimetro temporale previsto dalla norma.
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