Sentenza del 11/05/2018 n. 11460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, contestandone l'insufficiente motivazione, la qualificazione dei terreni come aree edificabili nonostante il vincolo paesaggistico e l'eccessivo valore attribuito ai fondi, pari a Euro 2,07 al metro quadrato. Ha inoltre chiesto l'applicazione delle agevolazioni ICI previste per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli, sostenendo che tali agevolazioni dovessero estendersi alla società semplice e ai suoi soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché il ricorso non riportava integralmente la motivazione dell'avviso necessaria per verificarne la censura; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il riconoscimento automatico delle agevolazioni ICI alla società in assenza della prova dei requisiti soggettivi richiesti, tra cui la qualifica agricola di almeno metà dei soci e l'iscrizione negli elenchi comunali. Ha respinto anche il terzo motivo, stabilendo che il vincolo paesaggistico non elimina la natura edificabile dell'area, ma incide sul suo valore venale. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare l'incidenza del vincolo paesaggistico sulla congruità del valore imponibile. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto, con rinvio alla CTR di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'atto impositivo deve essere motivato, ma chi contesta la motivazione in cassazione deve riportare nel ricorso i passaggi dell'avviso necessari a consentire il controllo della censura.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 9
L'area edificabile è individuata in base alla sua potenzialità edificatoria; la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio; sono previste agevolazioni per determinati soggetti agricoli
I vincoli paesaggistici o urbanistici non eliminano necessariamente la natura edificabile del terreno, ma devono essere considerati nella determinazione del suo valore venale. Le agevolazioni ICI costituiscono eccezioni al regime ordinario e non possono essere estese oltre i casi previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 228 del 2001
Le società possono essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e, per le società di persone, almeno la metà dei soci possiede la relativa qualifica
La qualifica agricola della società richiede la prova concreta dei requisiti statutari e soggettivi previsti dalla norma; il semplice svolgimento di attività agricola o l'identità tra società e conduttore non è sufficiente.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2
Parificazione del trattamento fiscale tra persone fisiche coltivatori diretti e società qualificate come imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle imposte dirette e alla materia creditizia
La parificazione non è stata ritenuta automaticamente estensibile all'ICI, poiché la norma non contempla espressamente tale imposta.
Codice di procedura civile, artt. 112, 329, 345 e 366
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato; giudicato interno; riproposizione delle eccezioni; principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni devolute; le eccezioni assorbite possono essere riproposte in appello, mentre le questioni non censurate possono formare giudicato interno. In cassazione il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per verificare autonomamente la censura.
Massime di principio
- Un vincolo paesaggistico non rende automaticamente il terreno non edificabile ai fini ICI: normalmente incide sulla quantificazione del valore venale e quindi sulla base imponibile.
- Quando il Comune determina il valore di un'area edificabile, deve considerare concretamente i limiti all'edificazione, compresi i vincoli paesaggistici, e il contribuente può contestare la congruità della stima.
- Le agevolazioni fiscali per i terreni agricoli sono di stretta interpretazione: una società deve dimostrare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile all'annualità contestata.
- In cassazione, la contestazione della motivazione di un avviso di accertamento richiede la trascrizione dei passaggi rilevanti dell'atto, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Se una questione è stata dichiarata assorbita in primo grado, è sufficiente riproporla in appello; non occorre necessariamente proporre appello incidentale, salvo che vi sia stato un espresso rigetto.
- L'omessa pronuncia del giudice su una specifica contestazione, come quella relativa alla congruità del valore imponibile, può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
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