Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 12.01.2021, notificata in data 13.01.2021; - della nota della Prefettura di Lecce acquisita dal Comune di -OMISSIS- al prot. -OMISSIS- del 13.01.2021, di contenuto sconosciuto; - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 20.01.2021 di “divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ex art. 19, co. 3, l. 241/90 relativo alla SCIA -OMISSIS- (subingresso in esercizio di gestione case e appartamenti per vacanze) presentata dalla -OMISSIS-.” e della relativa comunicazione pratica SUAP; - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 20.01.2021 di “divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ex art. 19, co. 3, l. 241/90 relativo alla SCIA -OMISSIS- (subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) presentata dalla -OMISSIS-.” e della relativa comunicazione pratica SUAP; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori, di estremi e contenuti sconosciuti, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, tra i quali le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, degli atti di indagine e accertamenti del Gruppo interforze.

Giustizia amministrativa202100139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia e conseguenti provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione delle attività esercitate mediante SCIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce, nonché i conseguenti provvedimenti comunali con cui è stata vietata la prosecuzione delle attività di gestione di case e appartamenti per vacanze e di somministrazione di alimenti e bevande. L'interdittiva era stata adottata sulla base di una pluralità di elementi di fatto ritenuti indizianti, nel contesto di rapporti, anche familiari, con società riconducibili a un soggetto collegato a un Comune già interessato dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il ricorso è stato proposto senza domanda cautelare. Nelle more, la società è stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e, successivamente, ha ottenuto un'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, essendo venute meno, all'attualità, le cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della società e del mutamento della situazione sostanziale determinato dall'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa e dal successivo rilascio dell'informazione antimafia liberatoria. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'interdittiva né quella dei provvedimenti comunali consequenziali. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una situazione che elimina l'interesse attuale alla decisione; nel caso concreto la dichiarazione della ricorrente è stata collegata al conseguimento dell'informazione antimafia liberatoria.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Individuato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'informazione antimafia; il comma 5 è stato richiamato per il rilascio dell'informazione liberatoria successivo alla misura di prevenzione collaborativa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede la misura di prevenzione collaborativa, alla quale la società è stata ammessa nelle more del giudizio.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Le cause previste dalla disposizione sono state ritenute non sussistenti all'attualità, consentendo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    Richiamato per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, quale elemento del contesto fattuale dell'interdittiva.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un'informazione antimafia interdittiva diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene un'informazione antimafia liberatoria e dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • L'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e il successivo rilascio dell'informazione antimafia liberatoria possono determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'interdittiva e degli atti amministrativi consequenziali.
  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse e il giudice ne accerta la sussistenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.