Cassazione Penale, Sentenza n. 03906/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/02/2025 che aveva, rispetto ai procedimenti riuniti n.4000/2021 e n.4001/2021, dichiarato la nullità parziale della sentenza di primo grado (procedimento n.4001/2021), escluso la recidiva non formalmente contestata e rideterminato la pena per il delitto contestato (art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011) in mesi 5 e giorni 10. Il ricorrente articolava due motivi: (1) censura per aver la Corte territoriale comunque considerato la recidiva riferita al troncone dichiarato nullo; (2) richiesta di declaratoria di nullità dell'intera sentenza di primo grado per carenza motivazionale e per pregiudizio derivante dalla scissione dei procedimenti riuniti, con richiamo al principio favor rei.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente dichiarato la nullità solo in riferimento a uno dei procedimenti e abbia, coerentemente, escluso la recidiva in quanto non formalmente contestata, procedendo alla rideterminazione della pena. Ha altresì ritenuto infondata la censura sulla scissione dei procedimenti, in quanto la riunione non elimina l'autonomia delle azioni penali e la nullità riguardava un solo rapporto processuale. Quanto alla presunta carenza motivazionale della sentenza di primo grado, la Corte ha osservato che tale doglianza non era stata effettivamente devoluta in appello (il motivo relativo all'art.131-bis era stato rinunciato), perciò non poteva essere esaminata in Cassazione in applicazione del principio devolutivo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art.75 comma 2
Norma che punisce il delitto oggetto di condanna: la Corte d'appello ha rideterminato la pena per tale fattispecie, escludendo la recidiva non formalmente contestata e bilanciando attenuanti e aggravanti.
codice penale, art.131-bis
Ragione di gravame inizialmente dedotta in appello (esclusione della causa di estinzione della punibilità) ma poi rinunciata dal ricorrente, pertanto non esaminata in Cassazione.
principio devolutivo (giurisprudenziale)
La Corte di appello e la Corte di legittimità possono esaminare solo le questioni effettivamente devolute dall'appello; questioni non sollevate in appello non sono sindacabili in Cassazione.
principio del favor rei
La declaratoria di nullità di uno dei procedimenti riuniti non comporta automaticamente la nullità o l'annullamento dell'altro procedimento autonomo; la riunione non elimina l'autonomia delle azioni penali.
giurisprudenza di riferimento: Cass. Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023 (Bevilacqua)
Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023
Richiamata per confermare il principio secondo cui non possono essere sollevate in Cassazione questioni non devolute al giudice d'appello.
Massime di principio
- La Corte d'appello può dichiarare la nullità solo di parti specifiche di una sentenza: la nullità parziale non invalida automaticamente tutto il procedimento, specie se i procedimenti erano riuniti ma mantenevano rapporti processuali autonomi.
- La recidiva non può essere considerata a fini di aggravamento se non è stata formalmente contestata: se non contestata, deve essere esclusa e la pena rideterminata tenendo conto delle attenuanti e aggravanti in positivo/negativo.
- In Cassazione si esaminano soltanto le questioni devolute dall'appello; vizi di primo grado non impugnati in appello non possono essere innovati in sede di legittimità (principio devolutivo).
- Il principio del favor rei non implica che la nullità di un troncone processuale debba automaticamente favorire l'imputato in altri tronconi autonomi; occorre valutare l'autonomia dei rapporti processuali.
- Se un ricorso è manifestamente infondato o non devolutivo, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. corresponsione alla cassa delle ammende).
- Chi ritiene che la sentenza di primo grado sia carente nella motivazione deve proporre appello su tali specifici profili; la sola censura in Cassazione, se non devoluta, non ottiene verifica del merito.
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