Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica relativa a opere realizzate in locali già oggetto di permesso di costruire in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario impugnava il diniego comunale relativo a opere consistenti nella chiusura del fronte di una struttura in lamiera, nella realizzazione di una camera d’aria, nella demolizione di celle frigorifere e nella creazione di nuovi spogliatoi e servizi, realizzate all’interno di tre locali già assistiti da permesso di costruire in sanatoria del 2006. Il Comune aveva qualificato gli interventi come nuova opera, ritenendoli non sanabili mediante SCIA in sanatoria e riconducibili all’art. 36 del d.P.R. 380/2001. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’immobile condonato potesse essere oggetto soltanto di interventi manutentivi e che le opere avessero creato un locale completamente chiuso, con incidenza sulla superficie utile in area paesaggisticamente vincolata. In appello sono stati dedotti: errore formale della sentenza quanto alla rappresentanza e difesa del Comune dopo la riassunzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 36, 37, 23 e 9-bis del d.P.R. 380/2001, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017; violazione della disciplina urbanistica della zona B3/P.U.T. 7; erronea qualificazione degli interventi come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia; omessa considerazione della relazione tecnica e della circostanza che le opere non avessero comportato aumento di volume, superficie utile o carico urbanistico; difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di interesse pubblico e manifesta ingiustizia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR, accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti impugnati, imponendo al Comune il riesame senza indugio della domanda. Ha ritenuto che, alla luce dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, l’immobile condonato acquisisca piena legittimità urbanistica e possa essere assoggettato agli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, inclusa la ristrutturazione edilizia. Ha rilevato che la disciplina urbanistica della zona B3/P.U.T. 7 consente interventi di ristrutturazione sull’edilizia esistente e che, secondo gli atti di causa, le opere erano interne, salvo la chiusura di un ambiente già chiuso su tre lati, senza aumento di superficie utile o volume e senza incremento del carico urbanistico. La qualificazione comunale come nuova opera è stata quindi ritenuta non motivata e contrastante con la situazione di fatto. È stata inoltre ritenuta erronea la conclusione relativa all’art. 167 del d.lgs. 42/2004: in assenza di aumento di superfici o volumi e trattandosi di opere minori interne non incidenti sull’aspetto esteriore dell’edificio, il Comune avrebbe dovuto procedere alla valutazione paesaggistica e concludere per la non necessità dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 2 e dell’Allegato A del d.P.R. 31/2017. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e la non univocità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria conferisce all’immobile piena legittimità urbanistica, consentendo l’esecuzione degli interventi ammessi sugli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi realizzati sono stati ricondotti alla ristrutturazione edilizia, in quanto eseguiti nella preesistente consistenza dell’immobile e senza aumento di volume, superficie utile o carico urbanistico.

  • artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e la sua conformità alla disciplina urbanistica impongono il riesame della domanda di sanatoria secondo il corretto titolo edilizio applicabile, anziché il rigetto fondato sulla qualificazione come nuova opera.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    In assenza di aumento di superficie o volume, il Comune non può arrestare il procedimento senza valutare la rilevanza paesaggistica delle opere.

  • art. 2 e Allegato A d.P.R. 31/2017

    Le opere minori interne che non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Massime di principio

  • Un immobile assistito da titolo edilizio in sanatoria acquisisce, sotto il profilo urbanistico, piena legittimità e può essere oggetto degli interventi edilizi consentiti su un immobile originariamente legittimo, inclusa la ristrutturazione edilizia, salvo gli specifici limiti derivanti dalla disciplina applicabile.
  • La qualificazione di un intervento edilizio come nuova costruzione non può fondarsi sulla mera chiusura di un ambiente preesistente quando le opere si collocano nella consistenza già assentita, non determinano aumento di volume o superficie utile e non incrementano il carico urbanistico; l’amministrazione deve motivare puntualmente la diversa qualificazione.
  • In presenza di opere realizzate all’interno di un immobile già legittimato e prive di incremento volumetrico o superficiale, l’amministrazione deve considerare la disciplina urbanistica della zona e verificare se l’intervento sia riconducibile alla ristrutturazione edilizia consentita per l’edilizia esistente.
  • Quando le opere non aumentano superfici o volumi e non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio, l’amministrazione non può arrestare il procedimento paesaggistico senza effettuare la valutazione richiesta e verificare l’eventuale riconducibilità degli interventi alle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica dal d.P.R. 31/2017.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.