Cassazione Civile, Ordinanza n. 21708/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi di una contribuente hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in una controversia relativa a un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione di sanzioni, aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale dei contribuenti. La lite traeva origine dalla tassazione, in misura proporzionale, di una sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di denaro, ritenuta dall'Ufficio soggetta all'aliquota del 3% ex art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno poi aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), chiedendo dapprima il rinvio della causa e poi dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo documentato il pagamento integrale di quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate aveva anche ottenuto in precedenza un diniego alla definizione agevolata ex art. 5, comma 11, della legge n. 130/2022, diniego non impugnato. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento della definizione agevolata e la conseguente estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando che i contribuenti avevano documentato l'integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022. Ha inoltre posto le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di denaro è stata ritenuta, nel giudizio di merito, soggetta a imposta proporzionale di registro con aliquota del 3%.
art. 5, comma 11, legge 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato il procedimento di definizione agevolata con riferimento al diniego dell'istanza, non impugnato in cassazione.
art. 1, commi 231-252, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La dichiarazione di adesione e l'integrale pagamento delle somme dovute determinano il perfezionamento della definizione agevolata e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l'adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati»
L'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione agevolata e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che ricomprende i carichi oggetto del giudizio e documenta l'integrale pagamento delle somme dovute, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non basta la sola domanda di adesione: occorre il perfezionamento dell'istituto nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con prova dei pagamenti.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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