Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5411/2024 emessa in data 3 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a ricevere il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo altresì la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era rimasta inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero, e che risultavano quindi soddisfatte le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, anche quanto alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico nei successivi centoventi giorni, senza compenso. Ha inoltre riconosciuto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'esecuzione del pagamento oppure al trasferimento effettivo del potere al commissario ad acta. L'astreinte è stabilita, per ogni giorno di ritardo, in misura pari al saggio dell'interesse legale vigente, calcolata sul capitale e sulle spese di giudizio, con esclusione degli interessi già maturati, IVA, CPA e altri contributi. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Milano da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e notificata all'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto soddisfatto per l'esecuzione della pronuncia mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    In presenza di una richiesta di parte e di un ritardo nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può fissare un'astreinte; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme, essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere stabilita in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • articolo unico, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato il testo dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicato dal giudice per la penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all'amministrazione obbligata, purché quest'ultima sia rimasta inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari al saggio degli interessi legali senza essere considerata manifestamente iniqua; essa può essere calcolata sul capitale e sulle spese di giudizio, escludendo gli interessi già maturati, l'IVA, la CPA e gli altri contributi.
  • La penalità di mora cessa quando l'amministrazione esegue il pagamento oppure quando, per effetto dell'effettivo trasferimento del potere, l'esecuzione diviene di competenza del commissario ad acta.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.