Sentenza del 06/05/2016 n. 9191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione dei ritardati e omessi versamenti prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, versando le prime due rate e pagando le successive con ritardo. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi ritenuto non perfezionato il condono e aveva rigettato l'istanza, con conseguente emissione della cartella esattoriale. La società aveva impugnato il provvedimento e, dopo il rigetto in primo grado, aveva ottenuto una decisione favorevole in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l'art. 9-bis richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme e non consente di conservare l'efficacia del condono in caso di pagamento tardivo delle rate successive alla prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che l'art. 9-bis subordina il perfezionamento del condono all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Il pagamento tardivo anche di una sola rata, se non giustificato, comporta la decadenza dai benefici, senza possibilità di applicare analogicamente le diverse regole previste dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la novità della questione al momento della controversia.
Norme richiamate
Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'efficacia del condono è subordinata all'integrale pagamento delle somme.
La norma richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute per il perfezionamento della definizione. Il pagamento tempestivo della prima rata non conserva da solo l'efficacia del condono e il ritardo non giustificato nel pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dai benefici.
Artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le disposizioni prevedono discipline diverse, nelle quali il perfezionamento della definizione può essere collegato al pagamento della prima rata. Tali regole non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis, perché riguardano tributi ancora controversi, in fase di accertamento o contestati, mentre l'art. 9-bis riguarda tributi già definitivamente accertati.
Principio di divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali sui condoni
Le norme di condono, in quanto eccezionali rispetto al principio generale della tassazione, non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente disciplinati.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale e richiede l'integrale pagamento delle somme, le rate devono essere versate entro i termini stabiliti, salvo specifiche disposizioni che ammettano espressamente il ritardo.
- Il pagamento della prima rata non è sufficiente a conservare automaticamente i benefici se la norma applicabile richiede l'integrale e tempestivo pagamento dell'intero debito.
- Le regole previste per una diversa forma di condono non possono essere applicate analogicamente, soprattutto quando le rispettive fattispecie e finalità sono differenti.
- In caso di pagamento tardivo, anche di modesta entità, il contribuente può decadere dall'agevolazione se il ritardo non è giustificato e la disciplina non prevede una sanatoria o una tolleranza.
- Per valutare gli effetti di un ritardo occorre verificare la specifica normativa della definizione agevolata, i termini di pagamento, eventuali disposizioni di regolarizzazione e la presenza di cause giustificative riconosciute.
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