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Sentenza

Sentenza n. 15876/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202607759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita incompleta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 20423/2025, che aveva ordinato l’ostensione di documenti e informazioni ambientali relativi all’allagamento del 20 agosto 2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Università avesse dato esecuzione solo parziale ed elusiva alla sentenza passata in giudicato. In particolare, ha contestato che la nota trasmessa fosse una vera perizia tecnica; che le comunicazioni e-mail del RSPP e dell’Ufficio Tecnico potessero sostituire relazioni e verbali formali; che il registro delle sostanze prodotto, risalente al 2013, documentasse la situazione al momento dell’incidente del 20 agosto 2018; e che la documentazione sullo smaltimento dei rifiuti fosse lacunosa e quantitativamente incongruente. L’Università ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere fornito tutte le informazioni ambientali in suo possesso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha accertato l’inottemperanza limitatamente al Documento di Valutazione dei Rischi dei laboratori e ai registri delle sostanze presenti al momento dell’incidente: i DVR prodotti erano del 2025 e quindi inidonei a documentare la situazione del 20 agosto 2018; inoltre l’Università non aveva formalmente dichiarato l’inesistenza dei documenti riferiti a quel periodo. Ha ordinato all’Università, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di consentire l’accesso ai documenti oppure, se mai formati, di attestarlo con dichiarazione formale. Per la restante documentazione (nota tecnica sull’evento, comunicazioni del RSPP e documentazione sullo smaltimento) ha ritenuto sostanzialmente adempiuto il giudicato: il titolo non imponeva di creare nuovi documenti, attribuire agli atti una forma diversa da quella originaria o svolgere nuove elaborazioni tecniche; l’insoddisfazione per contenuto, forma o valore probatorio degli atti consegnati non equivaleva a inottemperanza. Non ha applicato penalità di mora, riservandone l’eventuale valutazione in caso di persistente inadempimento. Ha nominato il Direttore Generale dell’Università commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 30 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Con il presente gravame, l’Associazione ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con cui questa Sezione II, nell’accogliere il ricorso da costei proposto ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm.

    La pronuncia menziona l’art. 116, comma 1, c.p.a. quale rito con cui era stato proposto il precedente ricorso di accesso; la decisione attuale riguarda invece l’esecuzione del giudicato.

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    Non condivisibile appare, poi, il rilievo per cui il documento in discorso risulterebbe “giuridicamente nullo e privo di valore certificatorio ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto “del tutto privo della necessaria vidimazione camerale (o dell’assenso dell’Agenzia delle Entrate), non riporta alcuna numerazione progressiva delle operazioni, difetta dell’indicazione specifica sulla tipologia di attività (omettendo di specificare se si tratti di “Carico” o di “Scarico”) ed è totalmente privo di datazione cronologica”, alla luce della produzione documentale eseguita da parte resistente, in cui si è data evidenza di come l’Ateneo abbia provveduto a trasmettere la copia fotografica della pagina in questione, dalla quale è chiaramente visibile “il timbro a secco camerale”, unitamente a quello della copertina del registro di carico e scarico (in tal senso, gli allegati alla già citata missiva del 24 luglio 2026, non avversata dalla ricorrente, versati in giudizio dalla difesa dell’Università il 15 settembre 2026).

    Il TAR ha respinto la contestazione di invalidità del registro ai sensi dell’art. 190 d.lgs. 152/2006, rilevando che la copia fotografica prodotta mostrava il timbro camerale e che la documentazione contestata era stata trasmessa con la copertina del registro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che ordina l’accesso, l’amministrazione deve mettere a disposizione i documenti esistenti e pertinenti compresi nel comando giudiziale; se non dispone di documenti riferiti al periodo richiesto, deve attestare formalmente che non sono mai stati formati.
  • La consegna di documenti formati in un periodo diverso da quello cui si riferisce l’istanza non adempie all’ordine di ostensione quando la datazione è necessaria per documentare i fatti richiesti e l’amministrazione non dichiara formalmente l’inesistenza dei documenti pertinenti.
  • Il giudicato che ordina l’ostensione non impone all’amministrazione di creare documenti inesistenti, rielaborare tecnicamente i dati o attribuire agli atti esistenti una forma diversa da quella originaria; la mera insoddisfazione dell’istante per forma, contenuto o valore probatorio degli atti consegnati non integra, da sola, inottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, fissando il termine per l’intervento dopo la scadenza di quello assegnato all’amministrazione e subordinandolo, se previsto, a richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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