Sentenza n. 462/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1214/2024 del 19.9.2024 del Tribunale ordinario di Cagliari quale Giudice del Lavoro (giudizio R.G. n. 643/2024), divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale ordinario di Cagliari in data 12.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1214/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente, degli accessori e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1214/2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 27 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente relativa a un incarico di supplenza svolto nell'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.268,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza fornire indicazioni utili alla definizione bonaria della controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato del giudice ordinario e accogliendo la richiesta di esecuzione sostitutiva. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per verificare il perdurante inadempimento e dare esecuzione al giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il TAR ha soprasseduto sulla domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina preventiva del commissario escludeva la configurabilità di violazioni o inosservanze successive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente, tra l'altro, l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro in caso di violazioni o inosservanze successive; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non configurabili tali violazioni successive per effetto della nomina sin d'ora del commissario ad acta e ha quindi soprasseduto sulla relativa domanda.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 legittima l'intervento del giudice amministrativo dell'ottemperanza.
- In presenza di un persistente inadempimento dell'Amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, assegnandogli un termine e prevedendo la facoltà di delega.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso ulteriore.
- La nomina sin d'ora del commissario ad acta, destinata a prevenire ulteriori violazioni o inosservanze del giudicato, può giustificare il soprassedere sulla domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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