Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine alle istanze di convocazione dei Ricorrenti al fine del rilascio di autorizzazione al soggiorno; per la condanna della stessa a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa202501385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione e di regolarizzazione della posizione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Prefettura di Ferrara il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e successivamente il visto d'ingresso, facendo ingresso in Italia il 16 dicembre 2024. Il datore di lavoro si era però reso irreperibile, impedendo il completamento della procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno. Dopo solleciti rivolti al datore di lavoro e alla relativa associazione di categoria, i ricorrenti presentavano al Sportello unico per l'immigrazione, il 21 luglio 2025, un'istanza di convocazione e regolarizzazione della posizione, seguita da diffida del 1° agosto 2025. Impugnavano quindi, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dalla Prefettura, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere, anche mediante il rilascio della dichiarazione necessaria per richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'obbligo di provvedere. Ha ritenuto che lo Sportello unico per l'immigrazione, quale responsabile del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri, fosse tenuto a riscontrare espressamente la puntuale istanza dei ricorrenti. L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'Amministrazione ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo in tal caso adottare un provvedimento espresso, eventualmente con motivazione semplificata. Il TAR ha pertanto ordinato alla Prefettura di Ferrara di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stata disposta immediatamente la nomina del commissario ad acta, riservata a un'eventuale successiva istanza in caso di mancata esecuzione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Individua lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura quale responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri.

  • art. 2 l. 241/1990

    «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»

    Anche una domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata deve essere definita con un provvedimento espresso; in tali casi è soltanto attenuato l'onere motivazionale.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere; nel caso concreto la nomina è stata riservata a una successiva istanza.

Massime di principio

  • A fronte di un'istanza specifica e circostanziata, l'Amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso, positivo o negativo, anche quando ritenga che la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • L'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso può desumersi non solo da una previsione normativa puntuale, ma anche dai principi informatori dell'azione amministrativa e, in particolari situazioni, da esigenze di giustizia ed equità.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di definire il procedimento entro un termine, senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale dei requisiti e lasciando impregiudicata la possibilità di un esito positivo o negativo motivato.
  • Quando l'inerzia riguarda la posizione amministrativa di cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno, l'obbligo di riscontro espresso assume particolare rilievo in ragione delle conseguenze che l'assenza di regolarizzazione può determinare sulla loro permanenza nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.