Sentenza n. 8613/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 6.3.2024, poi riproposta il 17.9.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda presentata il 6 marzo 2024 e successivamente riproposta il 17 settembre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, l’ordine di emanare il provvedimento conclusivo e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile. Il TAR ha esaminato anche la questione della tempestività del ricorso, ritenendola rispettata poiché la ricorrente aveva rinnovato l’istanza il 17 settembre 2025, allegando nuovamente la documentazione, manifestando espressamente la volontà di rinnovarla e ottenendo un nuovo numero di protocollo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, in forza dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta presentata la documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi. Poiché il termine era decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, con incarico di provvedere entro ulteriori centottanta giorni dalla richiesta della ricorrente in caso di perdurante inerzia. Le spese, pari a euro 750,00 oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzato per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di conclusione del procedimento.
art. 31, comma 2, c.p.a.
La riproposizione dell’istanza, corredata dalla documentazione e accompagnata dalla volontà espressa di rinnovarla, consente di individuare un nuovo termine per la proposizione dell’azione avverso il silenzio.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
La disposizione impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- La riproposizione dell’istanza, con nuova trasmissione della documentazione pertinente, espressa volontà di rinnovare la domanda e attribuzione di un nuovo numero di protocollo, può far decorrere un nuovo termine per l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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