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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16748/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in cassazione perché diretti a censurare asseriti difetti di motivazione senza una specifica critica al percorso argomentativo della decisione impugnata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 aprile 2024 deducendo vizi di motivazione in punto di responsabilità per il reato di evasione a lei ascritto. Dal testo emerge che la censura mirava a contestare il giudizio di colpevolezza con riferimento al coinvolgimento nell'episodio di furto indicato come capo a), avvenuto mentre la stessa era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano inammissibili in sede di legittimità perché formulate in termini generici e non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale descriveva in modo puntuale il coinvolgimento dell'imputata nei fatti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano in una mera riproposizione di vizi motivazionali senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un difetto di motivazione è inammissibile quando il provvedimento di merito contenga un'argomentazione specifica e logicamente coerente sulla responsabilità e il ricorso non ne aggredisca i passaggi decisivi con la dovuta specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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