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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26806/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 601/2019 che aveva accolto, seppure parzialmente, l'opposizione proposta da Casamassa avverso il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 29/9/1973 n. 602. L'ADER deduceva che la Corte d'Appello aveva errato nell'escludere l'esecutività dei titoli relativi a crediti sorti anteriormente al concordato/fallimento per il solo fatto che l'Agenzia non si era insinuata nel passivo; in particolare si assumeva la violazione degli artt. 51 e 52 legge fallimentare e si richiamava il principio secondo cui la mancata insinuazione non determina l'estinzione del titolo esecutivo e non impedisce al creditore di far valere il titolo contro il debitore tornato "in bonis".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ADER, ritenendo fondato il motivo relativo alla interpretazione degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare e alla sopravvivenza del titolo esecutivo anche in caso di mancata insinuazione al passivo. Ha escluso l'inammissibilità sollevata dal Procuratore Generale e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per la decisione di merito e per la liquidazione delle spese processuali, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86

    Norma che disciplina il fermo amministrativo; la vicenda riguarda il preavviso e il provvedimento di fermo notificati a Casamassa per cartelle di pagamento non onorate

  • Codice di procedura civile, art. 615

    L'opposizione formale ex art. 615 c.p.c. è stata utilizzata dal resistente ma la Corte richiama che l'impugnazione del fermo amministrativo ha natura di azione di accertamento negativo e dovrebbe seguire il rito ordinario; tuttavia la Corte di legittimità decide la questione di merito sul valore sostanziale del titolo

  • Legge fallimentare, art. 51

    L'art. 51 vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, operando sul piano formale per garantire il principio del concorso, ma non autoritizza a concludere che la mancata insinuazione al passivo estingua il titolo esecutivo

  • Legge fallimentare, art. 52, comma 1

    Stabilisce il principio del concorso dei creditori nei confronti dell'attivo fallimentare; la Corte chiarisce che tale principio non si traduce in una regola che fa perdere al creditore il diritto sostanziale di azione a seguito della mancata partecipazione

  • Cassazione, Sez. 1, sent. 20 giugno 2011, n. 13447

    Giurisprudenza richiamata quale principio consolidato: la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di conservare il titolo esecutivo e di farlo valere contro il fallito tornato in bonis; la mancata insinuazione non comporta perdita del titolo esecutivo né dell'azione sostanziale

  • Cassazione, Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15354 e altre pronunce (es. Sez.3 27/11/2015 n.24234; Sez.3 8/11/2018 n.28528; Sez.3 8/4/2020 n.7756)

    sent. n. 15354/2015 e altri

    Giurisprudenza che qualifica l'impugnazione del fermo amministrativo come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e fornisce indicazioni sul corretto rito/processo competente per tali impugnazioni

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento impedisce l'esecuzione individuale sui beni inclusi nel fallimento, ma non estingue il titolo esecutivo: il creditore che non si è insinuato nel passivo può comunque conservare e far valere il titolo contro il debitore una volta tornato "in bonis".
  • Va distintamente considerata l'efficacia del titolo rispetto alla massa fallimentare (nei confronti della quale l'azione individuale è sospesa/improcedibile) e l'efficacia verso il debitore personalmente dopo la chiusura della procedura: la mancata partecipazione al concorso non equivale a perdita del diritto sostanziale di agire.
  • L'impugnazione del fermo amministrativo segue la natura di azione di accertamento negativo e, in termini procedurali, dovrebbe essere proposta con le regole del rito ordinario; tuttavia la sostanza delle contestazioni sul titolo può essere esaminata anche se le parti hanno utilizzato rimedi processuali non perfettamente corrispondenti.
  • In giudizi analoghi è opportuno verificare sempre lo stato prescrizionale dei crediti (notifiche e atti interruttivi) e le date rilevanti (notifica delle cartelle, atto di fermo, concordato/fallimento) perché la prescrizione può limitare le pretese anche quando il titolo sopravvive.
  • Dal punto di vista pratico, il creditore deve valutare se insinuarsi nel passivo quando opportuno, ma la mancata insinuazione non deve essere automaticamente intesa come rinuncia o perdita del titolo: va comunque valutata la strategia processuale più idonea e i rischi connessi (prescrizione, effetti sulla massa).

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