Cassazione Civile, Ordinanza n. 03390/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2006, deducendo di aver svolto l'attività professionale di medico senza autonoma organizzazione. La CTP aveva respinto il ricorso; in appello la CTR della Campania aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per mancata allegazione, nel ricorso notificato a mezzo posta, della ricevuta di ritorno o della prova di spedizione raccomandata richiesta dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la CTR, pur avendo premesso in fatto che l'appello era stato notificato e che un soggetto si era costituito in giudizio, aveva poi dichiarato l'inammissibilità per difetto di prova della notificazione, così ponendosi in contrasto con le premesse della stessa decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, in presenza di contrasti tra motivazione e dispositivo o di discordanza interna agli argomenti della sentenza, la nullità si configura solo quando la redazione del provvedimento non consenta di comprendere la statuizione giudiziale; negli altri casi ricorre un mero errore materiale. Nel caso concreto, la decisione impugnata esprimeva chiaramente la ratio dell'inammissibilità dell'appello, individuata nel mancato adempimento dell'onere imposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Le incongruenze richiamate dal ricorrente sono state lette come semplici richiami a quanto allegato dalla parte o come errore materiale evidente, non idonei a determinare la nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone all'appellante l'onere di rispettare le formalità di deposito/prova della notificazione del ricorso; il mancato adempimento integra causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
prevede il contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto, in caso di rigetto, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per contraddittorietà o conflitto tra motivazione e dispositivo sussiste solo quando le modalità redazionali rendano impossibile ricostruire con certezza la statuizione del giudice; se la decisione è comunque intellegibile, la discordanza integra al più un errore materiale.
- Le incongruenze interne che non incidono sulla comprensibilità della ratio decidendi non determinano nullità della sentenza e non giustificano l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- Nel processo tributario, la mancata osservanza delle formalità richieste per la proposizione dell'appello può comportarne l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
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