Cassazione Civile, Ordinanza n. 27951/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, valorizzando la peculiarità della vicenda processuale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, con sedici motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente. La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno 2004, fondato su una duplice riqualificazione operata dall'Amministrazione: da un lato, l'atto di acquisto del ramo d'azienda "Todini Costruzioni Generali Spa" era stato considerato come acquisto di una partecipazione immobilizzata nel Consorzio Cepav 2; dall'altro, il contratto "Mineo" era stato ritenuto leasing operativo anziché leasing finanziario, con conseguente ritenuto indebito risparmio d'imposta. Successivamente, la società ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, deducendo che l'Agenzia delle entrate aveva annullato in autotutela, in data 19/03/2019, l'atto impositivo oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma richiamata solo per il rito della trattazione in pubblica udienza con modalità cartolare; non incide sul merito della decisione
legge 18 dicembre 2020, n. 176
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma di conversione del decreto-legge citato, richiamata nel contesto procedurale
autotutela amministrativa
l'Amministrazione finanziaria, in data 19/03/2019, aveva annullato in autotutela l'atto impositivo
l'annullamento dell'atto impositivo rende priva di oggetto la lite e determina la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio determinata da una sopravvenienza che elimina il contendere, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e preclude una pronuncia sul merito dell'accertamento tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27907/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27908/2022 del 23/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →